LA CARTELLA ESATTORIALE

Se l'automobilista non esegue il pagamento della multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale che verrà gestita da società con nome Gerit, Esatrio, Equitalia, ecc., e provvederanno all’ultimo avviso prima dell'esecuzione forzosa.
L'art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale.
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.
E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all'ufficio contravvenzioni del Comune che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l'errore, procedono all'annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all'ente esattore.
E se prima della cartella non ci è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è, di fatto, così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere per mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l'ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell'avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L'ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al Giudice di Pace.
Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l'atto viene restituito al mittente.
Come faccio a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina-invito nella mia cassetta postale?
Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24/09/1998 l'automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.
E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l'automobilista riceve ugualmente la cartella con l'invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica.
Ufficio Ricorsi Multe consiglia:
La cartella esattoriale può costituire davvero una sorpresa. La possibilità del ricorso entro soli 30 giorni è anche qui aperta; prima però bisogna verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini, non facili da ricordare, siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano state fatte regolarmente.
In molti casi potrete annullare il tutto con tanta semplicità che vi sembrerà una sorpresa! Nel peggiore dei casi pagherete l'importo o cercheremo anche di effettuare una formula dilazionata.
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