http://www.melamorsicata.it/mela/wp-content/uploads/2008/04/martelletto-giudice.jpgSconsigliamo il ricorso al Prefetto perché se perdessimo dovrete pagare il doppio della sanzione. Teniamo a precisare che se si presenta tale ricorso presso il Giudice di Pace l'importo rimane praticamente invariato nel caso in cui non venga accolto.

Assieme al ricorso le forniremo anche delle sentenze che rafforzeranno il vostro giudizio.

Consigliamo il ricorso perché se si vince evita la decurtazione dei punti che è la sanzione accessoria (e penso sia la cosa più fastidiosa) e il pagamento della stessa, prezzo di contravvenzione. Si guadagnano anche giorni per pagare la multa nel caso facesse comodo. È fondamentale ricordarsi che qualsiasi decisione di ricorrere si intraprenda è indispensabile inviare al Prefetto o al Comando di Polizia che ha rilevato l'infrazione per conoscenza la copia del verbale e del ricorso al fine di evitare il decurtamento dei punti immediato! Vi ricordiamo che non devono passare oltre 60 giorni dalla data di notifica, altrimenti non potrete far altro che pagare.

 

 

Decurtazione dei Punti della Patente

SENTENZA N. 2376

Con questa sentenza il TAR di Lecce ha affrontato la problematica concernente la decurtazione di punti in capo al proprietario non conducente del veicolo con cui era stata commessa la violazione al Codice della strada. Dalle motivazioni della sentenza si possono ricavare due principi:

A) la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi qualora non sia stato individuato il trasgressore per la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art.126 bis del Codice della Strada; 

B) la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi sino a che non siano stati esperiti tutti i gradi di giudizio e l'iter giudiziario non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato. 

Infatti, il TAR ha stabilito l'illegittimità di tale decurtazione perché avvenuta in violazione dell'art.126 bis del Codice della Strada, quale risulta dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Consulta con la Sentenza 12-24 gennaio 2005 n. 27. Inoltre, poiché il Ministero aveva proceduto alla decurtazione dei punti nonostante fosse ancora pendente un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato il verbale con il quale era stata applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, il TAR ha anche confermato che tale decurtazione, sempre in ossequio al dettato dell'art.126 bis CdS, non può essere applicata finché il giudizio non sia definito con una sentenza passata in giudicato.

 

Gazzetta Ufficiale, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno, con la circolare del 4 febbraio 2005, precisando che per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni appena possibile.

 

 

Vuoi qualche trucco?

 

Hai preso una contravvenzione elevata da parte di autovelox, tutor (due volte, recidivo per t-red/semavelox ) o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettronica e ti chiedi cosa fare?

È arrivata a casa la sospensione della patente?

Ti vogliono decurtare 5, 10 o 15 punti?

 

Ti diamo un consiglio prezioso: fai ricorso in qualità di ricorrente e non comunicare chi era alla guida. Una volta giudicato, se hai vinto raggiungi un risultato ottimale come sperato, se perdi paghi la multa non raddoppiata perché hai ricorso al G.d.P. Aspetta la contravvenzione di €250,00 per non aver comunicato i dati della patente e non rischierai il ritiro della patente o la decurtazione punti.

 

Fare un corso o stare sei mesi senza patente costa molto più di €250,00.

 

Non comunicare chi era alla guida è un tuo diritto.

 

 

 

Non paghi? Niente fermo amministrativo del veicolo.

 

Provvedimento del T.A.R. del LAZIO

Il Tar del Lazio ha sospeso l'esecutività dei provvedimenti di "fermo amministrativo" dei veicoli i cui proprietari risultano non aver pagato multe inflitte per violazione del codice della strada o non aver pagato un qualunque altro debito nei confronti dell'erario. In attesa di pronunciarsi sul merito del ricorso con il quale il Codacons contesta la legittimità del "fermo", i giudici amministrativi di primo grado hanno accolto l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente.

"Considerato che nella presente fase cautelare ed assenza del prescritto regolamento attuativo non emerge con ragionevole certezza la fondatezza della pretesa creditoria - hanno scritto i giudici nelle motivazioni dell'ordinanza - considerata, altresì, la mancata proporzionalità fra l'importo dovuto ed il danno derivante dal fermo amministrativo; accoglie la domanda incidentale di sospensione".