606904 visite - 30 Luglio 2010
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ATTENZIONE: IN CASO DI PERDITA, L'IMPORTO DELLA SANZIONE NON VERRÀ RADDOPPIATO A DIFFERENZA DEL PREFETTO.
Il trasgressore, o il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, può ricorrere contro il verbale entro 60 giorni dalla data di notifica nel competente per territorio.
In un ricorso è importante esporre le proprie ragioni, e per poterle meglio documentare il ricorrente potrà chiedere di essere ascoltato personalmente (audizione personale) presso la Prefettura. L'audizione comporterà la sospensione dei termini per la decisione fino alla data fissata per l'audizione.
Sul ricorso è necessario scrivere: • i propri dati personali • i dati del verbale • esporre chiaramente le proprie ragioni • allegare tutta la documentazione necessaria a sostenere le motivazioni del ricorso • chiedere, se necessario, di essere ascoltati personalmente (audizione) • apporre la propria firma sul ricorso
I ricorsi, che non interrompono mai i termini di pagamento, si possono presentare sia al Prefetto che al Giudice di Pace entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, con le modalità riportate nel verbale di accertamento.
Con il ricorso al Prefetto, in caso di rigetto, la successiva ordinanza prefettizia può a sua volta, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, essere impugnata innanzi al Giudice di Pace e non viceversa. Il ricorso al Prefetto può essere inviato direttamente allo stesso, oppure tramite il Corpo di Polizia che ha redatto il verbale. Per quanto riguarda il ricorso diretto al Giudice di Pace, si deve produrre in 5 copie ad ognuna delle quali va allegata copia del verbale (ad una delle copie del ricorso allegare l'originale dell'ordinanza). L'udienza comporta una seppur brevissima causa ove non è richiesta la presenza di un Avvocato il quale è, tuttavia, per ovvie ragioni consigliabile. In caso di ulteriore rigetto, la relativa sentenza è nella maggior parte dei casi appellabile presso il competente tribunale.
IL GDP NON HA UN TEMPO PREFISSATO DI RISPOSTA COME IL PREFETTO (vedi ricorso prefetto), ED È A STRETTA CURA DELL'UTENTE CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PROPRIA CASELLA DI POSTA O INFORMARSI MENSILMENTE PRESSO LA CANCELLERIA DI COMPETENZA OVE PRESENTATO TALE ATTO.
Non è ammesso ricorso contro il preavviso trovato sul parabrezza del proprio veicolo. Per poter pagare la sanzione in misura ridotta questa deve essere pagata entro 60 giorni di calendario (non 2 mesi) dalla data di notifica del verbale. Se la sanzione non viene pagata né viene proposto ricorso verrà emesso il ruolo esattoriale (cartella esattoriale) con il raddoppio della sanzione, il calcolo degli interessi di mora e le spese del procedimento. Il pagamento della sanzione estingue il verbale ed esaurisce il procedimento pertanto non sarà più possibile presentare ricorso.
CONSIGLI Qualora decidiate di ricevere il nostro modulo, dopo averlo letto con la dovuta attenzione ed averlo eventualmente sottoposto alla visione di terzi (preferibilmente un legale di vostra fiducia), rimane pur sempre a voi, in prima persona, il potere decisionale se ricorrere o meno utilizzando il nostro ricorso. Ci sentiamo in dovere di mettervi al corrente che qualche organo giudicante potrebbe non condividere quanto da noi esposto e dalle leggi previsto, dovendo pertanto poi ricorrere ad organi superiori per far valere i vostri diritti.
In collaborazione con Ricorsi Autovelox
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