ATTENZIONE: IN CASO DI PERDITA L’IMPORTO DELLA SANZIONE POTRÀ ESSERE RADDOPPIATO A DIFFERENZA DEL G.D.P.

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Il trasgressore, o il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, può ricorrere contro il verbale entro 60 giorni dalla data di notifica nel competente per territorio.

 

In un ricorso è importante esporre le proprie ragioni, e per poterle meglio documentare il ricorrente potrà chiedere di essere ascoltato personalmente (audizione personale) presso la Prefettura. L'audizione comporterà la sospensione dei termini per la decisione fino alla data fissata per l'audizione.

 

Sul ricorso è necessario scrivere:

i propri dati personali

i dati del verbale

esporre chiaramente le proprie ragioni

allegare tutta la documentazione necessaria a sostenere le motivazioni del ricorso

chiedere, se necessario, di essere ascoltati personalmente (audizione)

apporre la propria firma sul ricorso

 

I ricorsi, che non interrompono mai i termini di pagamento, si possono presentare sia al Prefetto che al Giudice di Pace entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, con le modalità riportate nel verbale di accertamento.

 

Il Comando accertatore, al ricevimento del ricorso, è tenuto a trasmetterlo al Prefetto entro 60 giorni.

Il Prefetto ha 120 giorni per decidere dalla data in cui riceve gli atti dal Comando accertatore.

 

 

ISTRUTTORIA DEL RICORSO

Il Prefetto, nei termini di cui all'art. 204 del Codice della Strada, esamina:

 

  • il verbale
  • gli scritti difensivi presentati dal trasgressore
  • gli atti e le controdeduzioni del Comando accertatore della violazione
  • eventuale verbale di audizione


Il Prefetto può accogliere o respingere il ricorso. Nel caso di accoglimento il Prefetto ordinerà l'archiviazione del verbale e l'interessato, avutane notizia, non avrà alcuna spesa.
In caso contrario il Prefetto emetterà un'ordinanza-ingiunzione che imporrà il pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica, di una sanzione pecuniaria pari al doppio (pagamento per intero) della cifra indicata sul verbale più eventuali spese di notifica.
L'interessato potrà proporre ricorso contro l'ordinanza ingiunzione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

 

RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE

La rateizzazione comporta il pagamento per intero della sanzione, ovvero pari al doppio della cifra indicata sul verbale.

Il Prefetto può concedere la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie indicate nel verbale su richiesta dell'interessato il quale deve documentare per iscritto il proprio disagio economico (autocertificazione).

 

 

CONSIGLI

Qualora decidiate di ricevere il nostro modulo, dopo averlo letto con la dovuta attenzione ed averlo eventualmente sottoposto alla visione di terzi (preferibilmente un legale di vostra fiducia), rimane pur sempre a voi, in prima persona, il potere decisionale se ricorrere o meno utilizzando il nostro ricorso.

Ci sentiamo in dovere di mettervi al corrente che qualche organo giudicante potrebbe non condividere quanto da noi esposto e dalle leggi previsto, dovendo pertanto poi ricorrere ad organi superiori per far valere i vostri diritti.