Autovelox Fiumicino
1) La Fiumicino Tributi S.p.A., società mista del Comune di Fiumicino e della Maggioli Tributi S.p.A., gestisce le entrate patrimoniali del Comune ed è affidataria del servizio inerente al controllo, la rivelazione e l'aggiornamento della base imponibile, nonchè la liquidazione, l'accertamento e la gestione dei seguenti tributi locali: Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta comunale pubblicità (I.C.P.) e Diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), nonchè della riscossionene dell'ICI, dell'ICP e DPA e della TOSAP e la gestione delle Contravvenzioni al Codice della Strada e alle Leggi Speciali. E' provvista del certificato di conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2000 in relazione a "installazione e gestione dei servizi informativi, ivi compresa la formazione, per l'erogazione dei servizi di inserimento dati, l'archiviazione cartacea ed elettronica, la visualizzazione dei propri archivi su postazioni remote, la stampa e predisposizione alle spedizioni delle notifiche e rendicontazione degli atti elevati della Polizia Municipaleed attività connesse alla gestione di sanzioni amministrative incluso il ricevimento del pubblico" (Settori EA di attività: 36-33)
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2) NELLA QUINTA CENSURA DI MERITO SI ECCEPISCE LA DEDOTTA, PALESE ED ERRONEA VIOLAZIONE DI LEGGE, LA FALSA APPLICAZIONE SOTTO IL PROFILO DELL’ ECCESSO DI POTERE PER L’ INOSSERVANZA DEL COMBINATO DISPOSTO DEL 3° COMMA DELL’ ARTICOLO 385 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E DEL 4° COMMA DELL’ ARTICOLO 383 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.
IRRITUALITA’ E MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ ATTO AMMINISTRATIVO ED ERRATA NOTIFICA DI COPIA INFORME.
MANCANZA DEL REQUISITO DELLA DI CONFORMITA’.
Questa censura riguarda specificatamente la fase dell’ attivazione della procedura dell’ attivita’ istruttoria portata a termine dall’ organo accertatore, andando a collidere con il contenuto del 3° comma dell’ articolo 385 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada che testualmente postula: “”Il verbale redatto dall’ organo accertatore rimane agli atti dell’ ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato. omissis …””.
La circolare esplicativa del Ministero dell’ Interno n. 300/A/236496/144/5/20/3 del 26 novembre 2001 specifica che “”Il verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada che viene inviato all’ interessato deve essere in originale o in copia autenticata””, così come del resto è prescritto dal 3° comma dell’ articolo 385 dell’ annesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
Nell’ ipotesi che un documento cartaceo viene acquisito tramite scanner diventa quel “”documento informatico”” previsto dal capo II sezione II del Decreto Presidenziale del 28 dicembre 2000, n. 445.
La trasmissione di un “”documento informatico”” è disciplinata dalla sezione successiva, mentre per la “”copia autentica”” di esso occorre fare riferimento alla sezione IV, dove l’ articolo 20 prevede che “”I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private o documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice Civile, se ad essi è apposta od associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia secondo le disposizioni del presente testo unico””.
Per quanto riguarda la “”firma digitale”” il rimando d’obbligo, nel caso di specie, è alla sezione V (articoli 22 e 23) della suddetta norma regolamentare. Dal momento che non risulta, né dagli atti, né dalla circolare ministeriale, che al “”documento informatico”” costituito dal file contenente il verbale originale scansionato, sia stata associata la “”firma digitale”” di colui che lo ha creato e/o spedito, ciò significa che l’ ufficio da cui dipendeva l’organo accertatore aveva trasmesso telematicamente al Centro Servizi di Poste Italiane su una sua copia “”non autenticata””.
Ma quando anche il “”documento informatico”” costituito dal file contenente il verbale originale scansionato fosse stato autenticato nelle forme previste (e, nella creazione, e nella trasmissione), quello notificato al ricorrente rappresentava il suo riversamento su supporto cartaceo.
Ma costituendo detto riversamento su carta una “”copia”” a tutti gli effetti essa allora andava in ogni caso autenticata (perché così previsto dal 3° comma dell’ articolo 385 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada) ma, in questo caso, nei modi “”tradizionali””, stabiliti dal 2° comma dell’ articolo del citato Decreto Presidenziale (2° comma dell’ articolo 18) tramite l’ apposizione dell’ attestazione di conformità all’ originale scritta alla fine della copia.
Essa doveva indicare i presupposti di legalità amministrativa tramite i quali il pubblico ufficiale doveva specificare:
* la data ed il luogo del rilascio (presupposto assente),
* il numero dei fogli impiegati, * il proprio nome ed il proprio cognome,
* la qualifica amministrativa rivestita,
* l’ apposizione della sottoscrizione autografa eseguita di suo pugno (presupposto mancante);
* il timbro di ufficio previsto dal 1° comma della Legge del 20 aprile 1978, n. 154 (l’ emblema dello stato od il segno di tabellionato recante al centro lo stemma della Repubblica Italiana e rilasciato esclusivamente dal Poligrafico e dalla Zecca dello Stato) - (presupposto mancante). Se la copia dell’ atto o del documento constava di più fogli il pubblico ufficiale doveva apporre la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio (presupposto mancante).
Quindi, dalle risultanze emerse dalla disamina del materiale amministrativamente accusatorio, si denota la mancanza di disparati elementi precedentemente descritti e la prova inconfutabile si rinviene nel verbale di accertamento di violazione ed in tutti suoi allegati in fotocopia.
Nel verbale, tutti gli elementi giuridici indispensabili venivano raccolti ed individuati in maniera poco chiara ed incisiva, addirittura confusionaria e dispersiva, facendo ricorso all’ utilizzazione di più fogli e conferendo la diretta impossibilita’ di individuazione almeno con una certa, sistematica univocita’ al latore della presente delle informazioni descrittive contenute nel suo contesto.
Allo stato degli atti esistenti in proprio possesso, il verbale, mettendo ulteriormente in discussione la paternita’ e l’ attribuibilità dell’ Ente di derivazione, non puo’ essere ritenuto alla fonte ne’ una copia originale, ne’ una copia munita di attestazione di conformita’ all’ originale perche’ assomigliante a materiale cartaceo di derivazione computerizzata e standardizzata od il prodotto di una riproduzione meccanica privo delle forme e dei contenuti richiesti dalla legge (insignificanti per valore e per significato), nonche’ inficiante di valore probatorio ai fini della produzione degli effetti giuridici che l’ atto impone come obbligo giuridico al limite della sua inesistenza giuridica.
Il sistema di contestazione, dunque, è diverso, in quanta contempla l' invio di uno degli originali del verbale redatto dall' organo accertatore, oppure di copia autenticata dalla quale deve, dunque, risultare (ancorchè come meramente riprodotta nella copia medesima) la sottoscrizione dell' agente accertatore, giusta Ia previsione di cui al comma 4° dell' articolo 385 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione che, a sua volta, fa espresso riferimento al precedente 4° comma dell’ articolo 383, comprendendo anche la sottoscrizione dell’ agente accertatore come condizione imprescindibile dell’ efficacia del verbale.
Né tale disciplina può ritenersi odiernamente modificata da quanto stabilito dall' ultimo periodo dell' articolo 3, comma 2 della legge n. 39 del 1993 (“”Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall 'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile””), stante l'entrata in vigore dell' articolo 15 della legge n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, secondo i quali la firma a stampa, in sostituzione di quella autografa, può essere apposta solo per gli atti che non richiedano alcuna previa valutazione e non anche per gli atti che debbano essere motivati in relazione alle particolarità del caso concreto, come nei verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada (Cassazione del 28 dicembre 2000, n. 16204) — Conformi: Cassazione del 3 marzo 1998, n. 2341 e del 7 maggio 1999, n. 4567).
Sussiste la violazione dell’ articolo 30 del Decreto Presidenziale del 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente dispone che “”Il funzionario o il pubblico ufficiale deve indicare la data e ed il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche’ apporre le proprie firme per esteso ed il timbro di ufficio”” ed in relazione all’ articolo 28 della Carta Costituzionale che postula: “”I funzionari ed i pubblici dipendenti e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le norme penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti, omissis …””, significando che, allo stato attuale degli atti in proprio possesso, su tale difetto di sottoscrizione non vi e’ assoluta certezza circa la validita’ della provenienza dell’ atto e dell’ assunzione della soggettiva paternita’ del documento amministrativo.
Ad ulteriore rinforzo giurisprudenziale, il supporto della sentenza del 7 maggio 1999, n. 4567 della Corte di Cassazione, testualmente recita: “”Alla stregua del vigente codice della strada e del relativo regolamento, deve ritenersi affetta da nullita’ la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di violazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell’ agente accertatore omissis …e cio’ in quanto al predetto regolamento, all’ articolo 385 – 3° comma, stabilisce che il verbale redatto dall’ organo accertatore, rimane agli atti dell’ ufficio o del comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata della quale, quindi, deve risultare la sottoscrizione dell’ accertatore, a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando”” .
Il medesimo orientamento viene costantemente seguito dal contenuto di alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità ex plurimis, Cassazione n. 2341 del 3 marzo 1998, n. 12996 del 30 dicembre 1998, n. 10015 del 10 febbraio 2002, n. 17546 del 10 aprile 2003 e n. 4459 del 26 marzo 2003).
Questa Corte in tema di violazione al codice della strada, ha ripetutamente affermato che qualora, nelle ipotesi previste dall’ articolo 384 del regolamento di esecuzione del predetto codice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell’ infrazione, l’ organo accertatore non deve compilare due distinti verbali – uno di accertamento ed uno di contestazione dell’ illecito – ma, ai sensi dell’ articolo 385 dello stesso regolamento, compila un unico verbale, nel quale inserisce gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto (se redatto in più originali), ovvero di una copia autentica o di un verbale diverso rispetto a quest’ ultimo purchè in esso siano comunque specificati gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa (Cassazione del 21 settembre 2005, n. 18585).
Altro peculiare aspetto che costituisce un imprescindibile e fondamentale requisito di legittimità dell’ atto sanzionatorio è l’ omessa conformità del verbale originale dell’ estratto meccanizzato in esito alla pronuncia della Corte di Cassazione del 16 aprile 2008, n. 10043 che testualmente recita: “”Per quanto attiene al primo, il giudice di merito si è limitato ad considerare che il verbale di infrazione come notificato è senz' altro conforme all' originale come è dichiarato da Pubblico Ufficiale nel verbale stesso". Ma tale affermazione risulta inadeguata e generica, in relazione alla censura dell' opponente che aveva, specificamente, dedotto l' inesistenza o invalidità dell' attestazione di conformità della copia, o meglio, dell'estratto, del verbale precedentemente notificatogli, e si palesa illogica, non potendosi l' attestazione di conformità di una copia desumere dal contenuto del verbale stesso, dovendo invece risultare da un atto estrinseco, aggiunto alla copia (l' autenticazione del responsabile dell'ufficio o di un suo delegato) che ne attesti, come prescritto dall' articolo 385 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, comma 3, la conformità all' originale””.
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NELLA SESTA CENSURA DI MERITO SI ECCEPISCE LA DEDOTTA E PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO IL PROFILO DELL’ ECCESSO DI POTERE PER L’ INOSSERVANZA DEL COMBINATO DISPOSTO DISPOSTO DEL 1° COMMA DELL’ ARTICOLO 18 DELLA LEGGE DEL 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 E DELL’ ARTICOLO 24 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.
OMESSA TRASCRIZIONE DELL’ ISTITUTO GIURIDICO DELL’ AUTOTUTELA.
L’ articolo 18 della Legge del 24 novembre 1981, n. 689 recita testualmente: “”Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all' autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’ articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità””.
Si ravvisa, anche in violazione dell’ articolo 24 della Carta Costituzionale, la mancata introduzione nel contesto generale delle “”MODALITA’ ED AVVERTENZE”” dell’ intera formulazione riguardante l’ istituto giuridico dell’ autotutela, riguardante la facoltà della presentazione da parte del trasgressore entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di scritti difensivi o documenti o chiedere di essere personalmente sentito.
Il fumus di tale presupposto trova il suo riscontro normativo nel contenuto della conformita’ del modello “”VI.1”” allegato (nella colonna di destra in calce intitolata alle “”MODALITA’ ED AVVERTENZE””) e di cui fa’ parte integrante del 4° comma dell’ articolo 383 della normativa regolamentatrice stradale.
La disposizione di cui all' articolo 3 – 4° comma della legge 7 agosto 1994, n. 241 (secondo cui “”In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere””), è norma di natura procedimentale che impone all’ Amministrazione comunale, nell’ ambito del più generale principio di trasparenza dell’ azione amministrativa, un dovere di cooperazione con il privato, al fine di agevolarlo nell’ individuazione degli strumenti apprestati dall’ordinamento per la tutela delle proprie posizioni soggettive, ritenute lese da tale azione.
Quando l' Amministrazione, venendo meno a tale dovere di cooperazione, omette di indicare al privato i termini e l' autorità cui ricorrere, tale circostanza non può costituire, di per sè sola, presupposto per l’automatica concessione del beneficio dell’ errore scusabile in sede processuale.
La scusabilità non può prescindere dal concreto riscontro della sussistenza di ““qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili”” (incertezza nel caso di specie pacificamente insussistente).
La prescrizione in parola, infatti, è preordinata essenzialmente a facilitare il destinatario nell’ individuazione del soggetto competente a pronunciarsi e dei termini per la proposizione delle impugnative, specie nei settori in cui tale ricerca appare più difficile. Pertanto, essa non può estendere i propri effetti in ambito esclusivamente processuale, nel quale, anzi, i termini e le modalità dell'azione sono già analiticamente e cogentemente disciplinati dalle norme di settore.
Nei provvedimenti amministrativi, la mancata apposizione, in violazione dell' articolo 3 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, del termine per l' impugnazione comporta non già la loro illegittimità, ma solo la possibilità di riconoscere l' errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso (Consiglio di Stato del 15 aprile 1996, n. 434).
L’ opposta tesi dell’applicazione estensiva della possibilità di riconoscere l’ errore scusabile in tutti i casi di omessa indicazione dell’autorità a cui ricorrere e del relativo termine sovvertirebbe, cioè, tutti i principi in materia di certezza dei tempi di consolidamento degli atti amministrativi, che il legislatore ha voluto, invece, regolamentare in modo tassativo (sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sardegna del 25 marzo 2005, n. 555 – 05) (Consiglio di Stato del 15 aprile 1996, n. 434).
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NELLA SETTIMA CENSURA DI MERITO SI ECCEPISCE LA DEDOTTA E PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO IL PROFILO DELL’ ECCESSO DI POTERE PER L’ INOSSERVANZA DEL COMBINATO DISPOSTO DEL 1° COMMA DELL’ ARTICOLO 201, DELL’ ARTICOLO 203 E DELL’ ARTICOLO 204 DEL CODICE DELLA STRADA, DEL 1° COMMA DELL’ ARTICOLO 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL’ ARTICOLO 24 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.
ERRATA TRASCRIZIONE DELLE NORME GIURIDICHE SOTTO IL PROFILO DELLA NOTIFICAZIONE AL LUOGO DEL PROPRIO DOMICILIO NEI RIGUARDI DEL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO.
Nell’ alveo dell’ applicazione delle disposizioni riguardanti le “”MODALITA’ ED AVVERTENZE””, si rinviene nell’ intitolazione del “”COMPUTO DEI TERMINI”” che regolamenta il 1° comma dell’ articolo 155 del Codice di Procedura Civile il seguente inciso “”Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l` ora iniziali””.
Nella sezione dedicata alla “”AVVERTENZE”” reperibile sul retro del verbale de quo si eccepisce un errore di ordine giuridico derivante dall’ errata interpretazione delle norme indicate in premessa.
Al primo punto ed al secondo punto riguardanti il “”RICORSO AL PREFETTO”” ed il “”RICORSO AL GIUDICE DI PACE”” l’ organo accertatore richiama l’ azione di esperibilità del rimedio amministrativo e giurisdizionale su base volontaria da parte del responsabile in solido o del trasgressore facendo un esclusivo riferimento all’ alternatività della presentazione del ricorso in una delle due sedi entro 60 giorni dall’ avvenuta notificazione dell’ atto amministrativo.
Nel caso di specie, in palese violazione del principio giuridico cristallizzato e qualificato nel brocardo latino “”dies a quo non computatur in termine”” - Cassazione del 24 novembre 2005, n. 24816 e del 7 giugno 1994, n. 5508), venivano erogate delle informazioni errate a parte ricorrente dovendo l’ organo accertatore, nel contesto delle “”AVVERTENZE””, specificare prioritariamente ed oculatamente che la decorrenza giuridica della notificazione in base all’ anno gregoriano (e, quindi, dei 30 giorni dell’ anno solare) doveva avvenire non nel giorno della avvenuta notificazione (che andava alla fonte escluso) ed esattamente il 11 marzo 2010 ma con esattezza certosina dal giorno successivo (dies a quo - decorrenza dal 12 marzo 2010), considerando che “”il computo dei termini a giorni avviene ad esclusione del giorno e dell’ ora iniziali””.
In tema di sospensione dei termini durante il periodo ferale, dal 1° agosto al 15 settembre, l’ articolo 1 della Legge del 7 ottobre 1969, n. 742, il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizialmente durante il periodo di sospensione, l’ inizio stesso è differito alla fine del periodo, va interpretato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero di quelli concessi dal termine, atteso che esso segna non già l’ inizio di quest’ ultimo bensì un suo decorso in relazione al quale il “”dies a quo””, in base all’ articolo 155, comma 1 del Codice di Procedura Civile, non va computato. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, un ricorso per cassazione notificato il 15 novembre ovvero una sentenza notificata durante il periodo feriale) (Cassazione del 16 gennaio 2006, n. 688). In tema di sospensione dei termini durante il periodo ferale, dal 1° agosto al 15 settembre, l’ articolo 1 della Legge del 7 ottobre 1969, n. 742, il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizialmente durante il periodo di sospensione, l’ inizio stesso è differito alla fine del periodo, va interpretato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero di quelli concessi dal termine, atteso che esso segna non già l’ inizio di quest’ ultimo bensì un suo decorso in relazione al quale il “”dies a quo””, in base all’ articolo 155, comma 1 del Codice di Procedura Civile, non va computato. (Nel caso di specie, il ricorso per cassazione notificato il 12 settembre ed il 14 settembre, era stato depositato il 22° giorno utile successivo all’ ultima notifica e, pertanto, dichiarato improcedibile (Cassazione a Sezioni Unite del 28 marzo 1995, n. 3668).
Ma vi è di più.
La portata delle informazioni presenti in questa censura di merito venivano tratte integralmente dalla conformità del modello “”VI.1”” allegato e di cui fa parte integrante del 4° comma dell’ articolo 383 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada nella sezione opportunamente dedicata alle “”MODALITA’ DI ESTINZIONE”” il quale viene unicamente ed esclusivamente applicato nella stesura delle contestazioni di carattere “”immediato””.
Essendo di fronte ad una differente disciplina giuridica di applicazione senza reperire il suo riscontro normativo e non recando gli estremi necessari ad individuare i predetti termini della notificazione intesi come requisito della specificità dell’ atto di accertamento, l’ atto, così come notificato, non può essere considerato alla fonte un documento attendibile, comportando al diritto alla difesa una profonda menomazione in violazione dell’ articolo 24 della Carta Costituzionale.
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