Nostra ultima vittoria AUTOVELOX
Autovelox Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 14514 del 19/06/2009
Autoveloxko, da molti anni va affermando che gli apparati di rilevamento non forniscono la prova della violazione, nè quella dello svoglimento dei fatti, limitandosi, a produrre la sola foto che determina l'illecito quando il veicolo è già distante dal luogo della violazione. Tale foto ha il solo scopo di identificare i dati per risalire al legittimo proprietario a cui intestare il verbale di presunta violazione non provata. Infatti, da una attenta lettura dell'art 345 comma 1 del Reg.Esec. del C.d.S. e dalla legge 168/2002 art 4 comma 3, è chiaro che le foto debbono essere: quella della violazione (che per avere piena prova sull'effettività che il veicolo e solo lui abbia interagito con i raggi o magneti di rilevanto deve essere eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo così come evidenziato in ben due perizie) e quella che stabilisca lo svolgimento dei fatti. Quest'utima pertanto è in realtà una serie di fotogrammi che ricollega il momento della violazione con quello dei dati di identificazione del veicolo. Diversamente non si capisce perchè la legge predetta prevedendo anche un filmato in sostituzione alle foto, si debba affidare al solo fotogramma dei dati di identificazione del veicolo. In più tengo a precisare che chi afferma di avere 2 fotogrammi, in realtà è in possesso di un solo click dal quale estrapolare due foto,(una riproducente la panoramica inquadrante tutto il veicolo e l'altra riproducente la targa quale dettaglio della predetta foto), e non di 2 reali fotogrammi distinti realizzati con due click e quindi due negativi. Ecco accontentati quanti denigravano le profezie di autoveloxko
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 14514/2009 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 14514 del 19/06/2009
Circolazione stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Contestazione differita della violazione - Su alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata, purchè il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento e sia data obbligatoriamente informazione agli automobilisti. Solo l'osservanza di tale obbligo costituisce requisito di legittimità della contestazione differita. FATTO E DIRITTO Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Melfi indicata in epigrafe che aveva accolto l'opposizione proposta da P. N. avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8. Il Giudice di Pace riteneva violato il disposto della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1 secondo cui, nelle ipotesi ivi previste, gli utenti della strada devono essere informati in ordine alla installazione dei dispositivi di controllo a distanza della velocità senza obbligo di contestazione immediata. Non ha svolto attività difensiva l'intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Tale richiesta va disattesa, essendo il ricorso manifestamente infondato. Al riguardo occorre considerare che in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/20007). Con l'unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1, deduce che l'obbligo di informazione non è un requisito di legittimità del rilevamento a distanza della velocità e quindi della contestazione differita, ma è prescritto per finalità di sicurezza. D'altra parte, l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis non fa alcun cenno all'obbligo di segnalazione preventiva. Il motivo va disatteso. La disposizione di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1 va interpretata in relazione alla disciplina della contestazione immediata, tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f): in alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata, purchè il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento e sia data informazione agli automobilisti, atteso che la riduzione delle garanzie di verificabilità e di contestazione immediata per gli utenti della strada sanzionati ha reso più urgente l'obbligo di preventiva informativa e di trasparenza dell'operato dell'amministrazione. Ne consegue che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1, l'osservanza dell'obbligo di preventiva informazione costituisce requisito di legittimità della contestazione differita. In difetto dell'informazione preventiva dell'installazione dei dispositivi di controllo a distanza della velocità, la sentenza impugnata ha correttamente annullato il verbale di contravvenzione. Il ricorso va rigettato. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
per i più non addetti ai lavori " La registrazione completa dell'evento", è dal momento della misurazione della velocita fino ad i dati di identificazione del veicolo, pertanto non è sufficente la sola foto di identificazione dei dati di immatricolazione.
Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave: autostrada, semaforo, taxi, pista ciclabile, parcheggi, ZTL, emergenza, procedura, sentenza, risarcimento, guidare, incidente stradale, termini, Codice della Strada, sanzione, ricorsi, comuni, sicurezza
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