1223729 visite - 18 Maggio 2012
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSOCon una interessante decisione, la Corte, adita in fase cautelare in una fattispecie avente ad oggetto la revoca di un sequestro preventivo di alcune pagine WEB di un sito internet in cui comparivano messaggi ed espressioni offensive di una confessione religiosa, ha anzitutto affermato che, ai fini della configurabilità del reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 cod. pen.), non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, essendo sufficiente che le stesse siano genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli, tutelando la norma il sentimento religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa. Ha, poi, ulteriormente affermato, in merito all’aspetto cautelare, che i messaggi contenenti espressioni offensive della confessione religiosa e residenti sul “forum” ospitato dal sito web, non sono tutelati dalla legge n. 47 del 1948 non rientrando nella nozione di “stampa” e, conseguentemente, non trova applicazione ai messaggi su "forum" (come ad altre forme moderne di comunicazione del pensiero, quali newsletter, blog, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, etc.) la tutela costituzionale in tema di sequestro di cui all’art. 21, comma terzo, Cost.
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