Nuove sentenze

Pianificazione in corso

 

 

Parcheggio privato: il Gestore deve risarcire i danni

 CASSAZIONE

Corte di cassazione, Terza Sezione Civile: Il Gestore di un parcheggio privato è tenuto a risarcire i danni e/o i furti di veicoli custoditi all'interno dell'area del parcheggio: anche se vi sono cartelli che esonerano la Responsabilità del gestore stesso.  Questo è quanto stabilito dalla Sentenza emanata dalla Cassazione in relazione al rigetto di un ricorso presentato dal Gestore di un garage condannato dalla Corte d'Appello di Bari al risarcimento del danno cagionato ad un suo cliente al quale era stata rubata l'autovettura. 

 

 

Ingiunzione di rigetto: opportunamente motivata

 Sentenza n. 519 

In caso di ricorso al Prefetto avverso ad una sanzione amministrativa ex articoli 203 e 204 del Cds, l’ordinanza ingiunzione di rigetto deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza appunto, n 519 del 13 gennaio 2005, confermando la decisione del Giudice di Pace di Casamassima, che aveva accolto il ricorso di una società avverso il provvedimento prefettizio, in quanto privo di riferimenti alle doglianze prospettate nel ricorso amministrativo, adottato con modulo prestampato uniforme e senza alcun riferimento al caso esaminato. La Suprema Corte ha sottolineato che la ratio della normativa in esame è quella di risolvere, per quanto possibile, le controversie di tale natura in sede amministrativa, deflazionando l’accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall’esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità.

 

 

Sentenza della CASSAZIONE N. 16922

La Corte di Cassazione, intervenendo sulle violazioni del Codice della Strada, ha assolto un automobilista che aveva causato un incidente di lievi danni conseguente al suo stato di ebbrezza per aver superato di poco il tasso alcoolemico fissato dalla normativa. La vicenda, approdata in un'aula di giustizia, ha visto il Giudice di pace di Gorizia, anche in considerazione dei lievi danni causati nell'incidente, dichiarare di non doversi procedere nei confronti del conducente del veicolo, imputato del reato previsto dall'art. 186 del Codice stradale. La Quarta sezione penale, con la  sentenza 16922 , ha respinto il ricorso della Procura di Gorizia ritenendo non condivisibile la motivazione. Spetta al Giudice valutare se il danno ed il pericolo derivanti dalla condotta siano stati esigui, avuto riguardo all'interesse tutelato, in maniera tale da non giustificare l'esercizio dell'azione penale, e supportando l'eventuale applicazione della norma con idonea motivazione. In particolare, nel caso in questione la Suprema Corte ha ritenuto non illogico o incongruo valutare di particolare tenuità un fatto che è al limite del reato, rientrandovi per poco gli indici rilevati, e valutare positivamente a tali fini i lievi danni, ove si considera che l'interesse tutelato è la circolazione stradale o meglio la lieve entità del pericolo dovuta al fatto che la velocità dell'auto guidata dall'imputato era moderata

 

Corte di Cassazione Civile
Sezione II, 17 novembre 2006, n. 23301
SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA – ATTRAVERSAMENTO CON IL “ROSSO”


Nel caso di attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa, non è legittima la contestazione differita della violazione, ma è necessaria la contestazione immediata di essa, anche se la violazione è accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox con assenza non occasionale degli agenti operanti. Infatti, in questo caso solo la contestazione immediata ad opera di un agente operante “in loco” garantisce che questi abbia la possibilità di apprezzare se effettivamente si sia verificata una violazione o se la situazione sia tale da escludere la violazione stessa (come nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo, che abbia legittimamente impegnato l’incrocio, di attraversarlo tempestivamente e liberarlo prima che scatti il semaforo rosso).

Cass. Civ., sez. II, 17 novembre 2005, n. 23301

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Guglionesi in data 8/20.11.2001, con cui era stata respinta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Campobasso per violazione dell'art. 145, terzo comma, del Codice della strada, proponeva ricorso per cassazione, contenente più doglianze, A.P. (Alfonso Pellegrini).

La sentenza impugnata aveva ritenuto che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada

individua tale ipotesi tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.

Il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Campobasso resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è articolato in più doglianza connesse, ma è comunque intestato a violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge no 689 del 198 1 in relazione agli artt. 200 e 201 del Codice della strada e 383 384 del relativo regolamento di attuazione.

E' fatto pacifico che l'infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) non fu contestata immediatamente, ma solo in epoca largamente successiva, in quanto constatata a mezzo di apparecchiatura Fhotored F. 17, apparecchio di rilevamento appositamente predisposto per fotografare le auto che incorrono nella ricordata violazione, senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo.

Con una diligente sentenza, il Giudice di pace ha respinto l'opposizione, rilevando che la giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, ritenuta non necessaria la contestazione immediata della violazione, e che l'art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.

Le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4.5.3005, no 9222; 17.3.2005, no 5861, ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384.

In primo luogo infatti, la norma ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e, in secondo luogo, non contempla affatto la assenza di agenti sul posto.

Questa Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima la assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass. 21.7.2005, no 15348, ed altre), ma va rilevato che a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa.

Invero, a parte la già rilevata improbabilità, in un luogo del genere di elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio

di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex antea il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.

Tale motivo va pertanto accolto; tanto comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze. L'impugnata sentenza va pertanto cassata e, non sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel merito, deve accogliere l'opposizione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento per tassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005

 Il Presidente

Depositata il 17 novembre 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Anna Maria Aventaggiato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 18.122006, promossa da:

……….., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv.to V. Matranga, che la rappresenta e difende come da mandato in atti,

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Surbo, in persona del Sindaco pro tempore,

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 10.07.2006 …………… proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. PH 466/2006, rilevato dalla Polizia Municipale di Surbo il 27.022006 e notificato il 9.06.2006, per violazione dell'art 146 co.3° del C.d.S., per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.

Infrazione accertata a mezzo apparecchio Photored FTR., senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo.

Eccepiva la ricorrente la nullità del verbale impugnato per carenza di diversi elementi e dati richiesti a favore del cittadino per garantire la perfetta utilizzazione degli strumenti elettronici, in particolare mancata omologazione e taratura, con mancanza delle condizioni prescritte per l'utilizzo della strumentazione elettronica senza la presenza dell'organo di polizia.

Concludeva per l'accoglimento de! ricorso e per l'annullamento del verbale opposto.

Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 18.12.06, ricorso e decreto venivano regolarmente notificati alla ricorrente ed al Comune di Surbo il quale rimetteva a questo Giudice la documentazione relativa all'illecito amministrativo di cui trattasi.

Alla suddetta udienza, fissata anche per la discussione, le parti si riportavano ai propri scritti, chiedendone l'accoglimento ed il Giudicante decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo.

 

Motivi della decisione

Il ricorso proposto da ……… avverso il verbale PH n° 466/06, elevato dalla Polizia Municipale di Surbo, è fondato e va, pertanto, accolto.

Il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell'apparecchiatura elettronica F.T.R. e pertanto, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente atteso che al momento del rilevamento dell'infrazione non vi era in (loco alcun vigile preposto al controllo e lo strumento elettronico utilizzato era ancora omologato ai sensi del precedente decreto del 27 gennaio 2000 — Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per i! quale era richiesta necessariamente la presenza dell'operatore di Polizia Municipale ed erano omologati solo come “ausilio a vigile in servizio” per la lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e che fosse in funzione, oltre l'incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell'apparecchio fotografico.

In merito, pertanto, si precisa che, in deroga al principio generale della contestazione immediata (che è la regola generale che può essere derogata solo in presenza di determinate condizioni), potrebbe essere ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione, in assenza dell'organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l'applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l'apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell'incrocio con il semaforo o l'altra lanterna dopo l'incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto,' che deve essere visibile e l'altra quando il mezzo è al centro dell'incrocio; inoltre, proprio perché l'omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi.

Ebbene, in merito a tanto, nulla la P. A. ha provato in ordine alla perfetta funzionalità ed omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata che, peraltro, per quel che risulta dalla fotografie in atti, è un “velomatic”, idoneo a rilevare la velocità e non il passaggio con la luce rossa.

 

Per le considerazioni innanzi esposte è evidente l'insufficienza della sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell'avvenuta violazione dell'art. 146 comma 3 del C.d.S., con conseguente applicazione dell'art. 23, penultimo comma della L. 689/81, che impone l'accoglimento dell'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente.

Ed invero, l'esame dei verbale di accertamento e contestazione inviato al ricorrente per mezzo posta, prestampato, privo di sottoscrizione e, pertanto, predeterminato nella sua motivazione, non può ritenersi rispettoso delle norme del C.d.S., le quali, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento.

Il verbale de quo è stato, pertanto, illegittimamente emesso e conseguentemente il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In ragione della materia trattata, ritiene il Giudicante che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale n° PH 466/06 della Polizia

Municipale di Surbo con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 18.12.O6

IL GIUDICE Dl PACE

Avv. Anna Maria Aventaggiato

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Autovelox/Photored

I
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE


IL GIUDICE DI PACE Avv. Cosimo ROCHIRA ha pronunciato la seguente

S E N T E NZ A


nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 15.04.2005, promossa da:

QUARTA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza e Salvatore De Gaetanis

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall’avv. Katiuscia Anna GiannuzzI

RESISTENTE CONT.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.01.2005, il sig. Quarta Giuseppe proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n. PH 2674/2004, notificato in data 16.12.2004, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Melendugno con il quale gli si contestava la violazione dell’art. 146, comma 3 c.d.s., per aver, in data 17 agosto 2004, superato “la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”.

Il ricorrente contestava la violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con decreto del 26 gennaio 2005 veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.04.2005. In detta udienza si costituiva il Comune di Melendugno, il quale impugnava e contestava in ogni sua parte il ricorso e si riportava al contenuto dalla comparsa e della documentazione prodotta chiedendo il rigetto del ricorso; compariva, inoltre, la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, la quale si riportava al contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento e contestando, altresì, la mancata taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A. La causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Riguardo alla prima contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione alla mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’utilizzo delle apparecchiature Photored, si osserva quanto innanzi.

Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003, è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell’art. 201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli organi di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita apparecchiatura all’uopo omologata.

L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, quindi, deve essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che la stessa sostituisce l’accertatore. Tale utilizzo, inoltre, deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto.

L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un’apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell’accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento, previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture.

Con l’art. 2 del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è stabilito che: “Il dispositivo denominato “Photored F17A”, senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;

- è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;

- sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;

- l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;

- in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;

- l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”.

Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

Nella fattispecie peculiare, se da un lato vi è stato l’utilizzo di un’apparecchiatura omologata per funzionare senza l’ausilio degli accertatori, dall’altro, dalla lettura del verbale, solo alcune disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura, infatti, è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile.

Dalla visione delle fotografie si rileva che il secondo scatto non è stato eseguito quanto l’auto si trovava al centro dell’intersezione.

Non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso.

In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione.

Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.

In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

L'operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come "Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando". Essa è necessaria in quanto costituisce l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l'unico metodo per verificare l'eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l'uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce "taratura", "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.

In tema di taratura, la legge 273/91, recante "Istituzione del Sistema nazionale di taratura", individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP): Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris ed ENEA, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità del Sistema internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati dagli IMP "Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)".

Nel certificato depositato dal Comune di Melendugno, rilasciato dalla ditta appaltatrice della installazione delle apparecchiature Photored, si certifica che l’apparecchiatura Photored F17/A necessita di una taratura da effettuarsi con cadenza annuale e che tale taratura è stata effettuata lo scorso anno direttamente dalla ditta installatrice, senza migliori specificazioni.

Tale certificazione non può valere come attestazione di avvenuta taratura dell’apparecchio poiché il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi, che contestano la validità della taratura stessa, deve essere effettuato secondo i dettami normativi.

La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991. Solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l'identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità); i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell'apparecchiatura; l'identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l'identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.

Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Quarta Giuseppe Andrea il 22.1.2005, così provvede:

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione opposto; spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 15.04.2005

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Cosimo Rochira


II
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE



IL GIUDICE DI PACE Avv. Anna Rita DISTANTE ha pronunciato la seguente



S E N T E NZ A



nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale 4080/04 , avente ad oggetto O S A , discussa e passata in decisione all’udienza del 15-03-2005, promossa da:

Conte Pantaleo – rappresentato e difeso dall’avv. S. De Gaetanis, Antonio Tanza e Massimo Melpignano domiciliatari

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Melendugno, in presenza del suo sindaco protempore

RESISTENTE CONT.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto depositato in cancelleria il 13.12.2004 il signor Conte Pantaleo proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n PH 1156/04 del 24.07.2004, notificato il 22.11.2004, elevato dalla P.M. del Comune di Melendugno per violazione dell’art. 146 c. 3 C.d.S..

Eccepiva che detto verbale, redatto attraverso le risultanze fornite da apparecchiatura PHOTORED F17A mancasse dell’autorizzazione ministeriale all’installazione di detta apparecchiatura e sosteneva l’invalidità del verbale stesso per mancata contestazione immediata delle violazioni dello stesso rilevante.

Sospesa , con decreto 20.12.2004 l’efficacia esecutiva del provvedimento de quo, era fissata la comparizione delle parti per l’udienza del 09.03.2005; in essa parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per esaminare la documentazione prodotta dal comune resistente e depositata in cancelleria il 05.03.2005.

Nessuno compariva per parte resistente – la causa era quindi rinviata all’udienza del 15.03.2005, in cui risultava presente solo parte ricorrente che contestava il verbale de quo, il cui accertamento risultava eseguito in violazione di quanto stabilito dal D.D. n. 1130/04.

La causa era quindi decisa come da dispositivo, letto pubblicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La violazione contestata all’odierno opponente risulta rilevata attraverso le risultanze fornite da apparecchiatura PHOTORED F17A, che deve essere usata seguendo le disposizioni indicate dal Decreto Dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 .

Tale decreto statuisce in particolare che dato l’impiego del PHOTORED senza verbalizzanti, è necessario che detta apparecchiatura sia installata in modo fisso, non manomettibile o facilmente oscurabile; detto PHOTORED , inoltre, risultava omologato all’origine, ma non risulta dal verbale che esso sia più stato sottoposto a tarature periodiche, onde garantirne il regolare e perfetto funzionamento.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del verbale contestato.

Seguono la soccombenza le spese di lite come da dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice di pace di Lecce

Definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Conte Pantaleo nei confronti del Comune di Melendugno in data 13.12.2004 avverso il V.A. n. PH 1156/04 del 24.07.2004 notificato il 22.11.2004, elevato dalla P.M. del Comune di Melendugno, così provvede:

Accoglie il ricorso
Annulla il predetto verbale
Condanna il resistente Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 103.29, aumentate del 12,50% ex T.P.F. – CAP ed IVA come per legge, con distrazione.
Lecce, 15.03.2005

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Anna Rita DISTANTE

III
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. CORRADO ROBERTO SERIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 29.03.2005, promossa da: MONTANARO ATTILIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Liuzzi, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27.12.2004, Montanaro Attilio Antonio proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1193/2004 per la violazione dell’art. 142/8 del C.D.S., emesso dal Comando di P.M. del Comune di Monteroni di Lecce. Deduceva la nullità del verbale per la violazione dell’art. 383 comma 1° del D.P.R. 16.12,1992 n. 495, mancando nel verbale le indicazioni di legge, oltre all’inesistenza della taratura dell’apparecchio utilizzato ed all’assenza di autorizzazione ad operarlo sulla strada provinciale da parte degli agenti accertatori. Il 23.02.2005 il Comune di Monteroni, tramite il Comando di P.M., faceva pervenire comparsa di costituzione e risposta nonché la relativa documentazione. All’udienza del 29.03.2005, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e merita accoglimento. Invero, l’apparecchio “Velomatic 512” è privo del certificato di taratura che, secondo la norma EN ISO/IEC 17025, deve essere redatto, per il territorio nazionale, da centri accreditati SIT o SINAL, gli unici che, in quanto monitorati da un ente superiore, possono garantire il soddisfacimento dei requisiti normativi e deve contenere i dati ed elementi previsti normativamente. Non ha, di conseguenza, alcuna rilevanza la dichiarazione in atti della ditta G.I.S.P. s.r.l. L’accoglimento di tale motivo assorbe gli altri e ne rende superfluo l’esame. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Montanaro Attilio Antonio il 27.12.2004, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 1193/2004 del Comando di P.M. di Monteroni di Lecce; spese compensate. Così deciso in Lecce, oggi 29.03.2005 Il Giudice di Pace Avv. Corrado Roberto Serio