Descrizione di sentenza

A tu per tu con la legge

 

In diritto, la sentenza è il provvedimento di un giudice con il quale viene definita, in tutto od in parte, una controversia tra due o più parti processuali.

 

Ogni sentenza deve contenere le seguenti componenti, formalmente e logicamente distinguibili:

  • un dispositivo (la porzione di testo in cui è esplicitato il provvedimento del giudice)
  • una motivazione (la porzione di testo in cui il giudice espone le ragioni, sia logico-giuridiche, sia di fatto, su cui ha ritenuto di fondare il proprio convincimento).
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Secondo la Costituzione della Repubblica Italiana (at. 111), ogni sentenza può essere impugnata quanto meno con ricorso  per cassazione.

 

Diritto processuale civile 

In campo civilistico le sentenze vengono classificate in tre categorie:

  • di mero accertamento (si limitano ad accertare la sussistenza o l'insussistenza di un fatto giuridicamente rilevante).
  • dichiarative: premesso l'accertamento di cui al punto precedente, dichiarano, cioè indicano, la sussistenza di effetti giuridici: ne è tipico esempio la sentenza che dichiara lanullità di un contratto. Si usa dire che tale tipo di sentenze ha "effetto"retroattivo", perché gli effetti che ne vengono determinati operano "come se fossero sempre esistiti", e non "a partire dal momento dell'avvenuta dichiarazione")
  • costitutive (in esse è la sentenza medesima a determinare la "nascita" di effetti giuridici, e pertanto operano "da quel momento in poi"; ne è tipico esempio la sentenza che produce gli effetti di un contratto preliminare proprio che non sia stato spontaneamente onorato da una parte contrattuale).

 

Procedura penale 

In campo penalistico, la sentenza è generalmente disciplinata dagli articoli 529 - 543 del codice di procedura penale.

I tipi principali di sentenza penale sono:

  • Sentenza di non doversi procedere (art. 529 cpp)
  • Sentenza di assoluzione (art. 530 cpp)
  • Dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 cpp)
  • Condanna dell'imputato (art. 533 cpp)
  • Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 534 cpp)

In relazione alle sentenze di condanna, di recente, con la legge Pecorella del 2006, nell'ordinamento italiano è stato introdotto il principio secondo cui il giudice può pronunciare la colpevolezza dell'imputato solo se ciò emerga oltre ogni ragionevole dubbio. Tale principio trova la sua radice in una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1970, la In re Winship.