1161298 visite - 07 Febbraio 2012
Amministratore di sostegno,amministrazio
"D’altra parte, però, il decreto di un Giudice Tutelare, che abbia ad oggetto l’indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell’incapace sottoposto all’amministrazione di sostegno non sembra discostarsi dai requisiti per l’applicabilità dell’indicato articolo 2645 ter c.c. (atto in forma pubblica, beni immobili destinati alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela, vantaggio per persone con disabilità). Le previste forme di pubblicità, quali l’annotazione a cura del cancelliere in apposito registro nonché l’annotazione a cura dell’ufficiale dello stato civile a margine dell’atto di nascita, non sembrano, in ogni caso, pienamente idonee alla effettiva tutela dell’amministrato: la consultazione di tali annotazioni non risulta essere compiuta, di regola, nella preparazione degli atti pubblici di trasferimento della proprietà di immobili."
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