1161299 visite - 07 Febbraio 2012
Animali,randagi,asl,responsabilità,danni"In tale prospettiva questa stessa sezione - con riferimento ad una controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull’omessa vigilanza sui cani randagi, affidata dall’art. 6 della L.R. 3 aprile 1985, n. 12, regione Puglia alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali - ha già avuto modo di affermare (con sentenza in data 7 dicembre 2005, n. 27001) il principio, applicabile mutatis mutandis anche al caso all’esame, secondo cui la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento.L’accoglimento anche del primo motivo e, quindi, dell’intero ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice di pace di Pozzuoli, che provvederà anche sulle spese del presente grado. "
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