Comune, incarichi, pubblica amministrazi

"La stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'istaurarsi di un rapporto che pregiudichi l'autonomia d'azione del dirigente contraddice il principio della separazione tra politica e amministrazione attiva, ispiratore della riforma, potendo determinare, come effetto patologico, che l'organo politico eserciti poteri di gestione (sia pur indirettamente) senza assoggettarsi alla relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, e il dirigente rimanga responsabile di scelte non autonome (T.A.R. Lazio, Sezione I, ordinanza 19 luglio 2000, n. 6060)."

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