Famiglia,separazione,divorzi...

"In linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, con il venir meno dello stato di separazione dei coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall’art. 1102 c.c., finchè ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale (in tal senso Cass. 3030/06; Cass. 9689/00). Ciò soprattutto allorchè, come nel caso in esame, siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l’assegnazione, costituite originariamente dalla presenza della figlia e dalla necessità di assicurarle la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori."

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