1223730 visite - 18 Maggio 2012
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARENell’espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell’ultima parte dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l’istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all’assegnazione o all’aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all’assegnatario o all’aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo e tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore dell’antecedente testo dell’art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l’esercizio della facoltà di conversione era consentito “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, risultando ora individuato il termine ultimo – alla stregua della indicata nuova norma di attuazione – in quello dell’aggiudicazione, anche provvisoria, o dell’assegnazione.
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