CIRCOLAZIONE STRADALE

La Corte ha chiarito che il veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non è cosa intrinsecamente pericolosa, la cui confisca è dunque dovuta solo se interviene condanna nei confronti del conducente, dovendosi in tal senso ritenere che il riferimento all’art. 240, comma secondo, cod. pen., operato dall’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, abbia il fine non già di assimilare il suddetto veicolo alle altre cose ivi elencate (per le quali la confisca è prevista in ogni caso), bensì di rimarcare l’obbligatorietà della misura ablativa.

Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave: