Proponibilità dell'azione contro l'assic

"1. il nuovo Codice delle assicurazioni private, approvato con D.Lg.vo 7/09/2005 n.

209 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede all’art. 149 comma 6 :“In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all ‘art. 145 comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”

Mentre l’art. 144 stesso codice così recita: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione, ha azione diretta per il ri del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata I ‘assicurazione “.

ottobre 2007; cfr. Giudice di Pace di Torino 19.11.2007 n° 10623; cfr. Giudice di Pace di Sorrento 19/12/2007; cfr. Giudice di Pace di Torino 28/11/ 2007 11011700/07). Si condivide tale orientamento alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, avendo come obiettivo quello di garantire un maggior approfondimento della vicenda e verosimilimente un esito più corretto della controversia."

 

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