Terremoto,locazioni,risoluzione del co

 

"Dall'estinzione dei contratti di locazione de quibus per impossibilità sopravvenuta del godimento degli immobili discende il conseguente esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni."

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"nell'ambito del "rapporto sinallagmatico" avvincente le fondamentali obbligazioni del locatore e del conduttore, con obbligo "rispettivamente di fornire un bene idoneo all'uso convenuto e di pagare il canone pattuito quale corrispettivo", il Comune di Augusta, non potendo "utilizzare l'immobile tra il momento in cui il terremoto si era verificato ed il momento in cui ... lo aveva rilasciato", non era invero più tenuto "a corrispondere il canone locativo"."

 


 
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