1161297 visite - 07 Febbraio 2012
RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Risolvendo un importante contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, le Sezioni unite hanno stabilito il principio in base al quale, in tema di ricorso per regolamento di competenza, l’obbligo del deposito, da parte del ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell’art. 369 cod. proc. civ.) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato secondo comma dell’art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ. .
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