1161286 visite - 07 Febbraio 2012
LAVORO SUBORDINATOPur confermando la sentenza di merito che aveva escluso in concreto il mobbing (per essere stata riscontrata in concreto una conflittualità in ufficio, ma non anche una condotta prevaricatrice del superiore del dipendente), la S.C. ha precisato ha nozione di mobbing, richiedendo: a) una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
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