assegnazione,casa coniugale

" l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità (Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198). Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d’assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, è adeguatamente motivata con l’accertamento che l’immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare."

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