MISURE CAUTELARI

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui il processo è sospeso per legittimo impedimento dell’imputato può essere disposta anche qualora, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70 c.p.p., risulti che lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.

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