Separazione,divorzio,casa familiare

"Per costante giurisprudenza di questa suprema corte, condivisa dal collegio, sono requisiti imprescindibili, per l'assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito - nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri - e l'affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre)."

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"6.2.4.- Si deve pertanto riaffermare che, al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finche' era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica."

 

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