LAVORO (DIRITTO PENALE)

Con la decisione in esame, la Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di prevenzione incendi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), affermando che sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.

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