1161287 visite - 07 Febbraio 2012
GIUDIZIO DI CASSAZIONEIn tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio, sono inammissibili le brevi osservazioni per iscritto, depositate dal difensore, sulle conclusioni del pubblico ministero, non essendo contenuta, nell’art. 375 cod.proc.civ., per la camera di consiglio, l’analoga disposizione prevista, per la pubblica udienza, dall’art.379, quarto comma, cod.proc.civ.
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