PREVIDENZA

L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.

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