1161298 visite - 07 Febbraio 2012
Lavoro,fallimento,sinistro stradale
"3.4. – Il rimettente sostiene, poi, che il diritto di azione del lavoratore infortunato tutelato dall'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sarebbe leso perché al danneggiato è precluso, non solo di citare nel processo penale il datore di lavoro e, per esso, il fallimento, ma anche di provocare, in seno allo stesso processo penale o alla procedura fallimentare, un'iniziativa del fallimento intesa a favorire il risarcimento diretto da parte della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile. La censura è palesemente infondata. Il fatto che il lavoratore non possa provocare un'iniziativa del fallimento diretta a favorire il risarcimento diretto da parte dell'assicuratore non dipende dal suddetto art. 1917, ma dalle norme che regolano la procedura fallimentare ed impediscono che, dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore possa procedere al pagamento di singoli debiti al di fuori della procedura concorsuale."
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