1161292 visite - 07 Febbraio 2012
Viaggi,pacchetti organizzati
"6.- La sentenza impugnata deve essere cassata, nelle parti sopra indicate, ed il giudice di rinvio - ritenuta in astratto applicabile al caso di specie la CCV di Bruxelles - dovra' accertare, con adeguata e specifica motivazione, se Fi. abbia svolto il ruolo di organizzatrice (o coorganizzatrice unitamente a Za. ) del viaggio, o se abbia agito come mera intermediaria, o se non abbia svolto alcun ruolo idoneo a renderla responsabile del sinistro occorso ai ricorrenti. Come indici rilevanti al fine di individuare la fattispecie dell'organizzazione di viaggio, dovra' considerare in particolare il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc; in sintesi, il soggetto che si e' posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio. "
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