1161293 visite - 07 Febbraio 2012
COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILEIn sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia adeguatamente censurata dal ricorrente, che si limiti a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale.
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