LAVORO SUBORDINATO

L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro: guidare una moto di grossa cilindrata, recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa sono stati ritenuti, dalla S.C., indici, di per sé, di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un’attività ludica o lavorativa.

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