Nuove sentenze

 

 

Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Lecce Avv. Oronzo Tamburrano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 11.4.05 promossa

Guido Vitantonio Avv. De Gaetanis - Avv. A. Tanza - Avv. Rosanna Cafaro



Comune di Cavallino Avv. R. Carlino



Con ricorso del 3-1-05, avverso verbale di accertamento n. PH 178/04 della Polizia municipale di Cavallino, il sig. Guido Vitantonio, ne chiedeva la declaratoria di nullità per i motivi come appresso esposti.

Il ricorrente ha ricevuto in data 8.11.04, a mezzo posta, l’avviso di accertamento sopraindicato, dove si afferma che in data 9.10.04 il conducente del veicolo tg. AL 384 FV, di proprietà del Guido, ha violato l’art. 146 comma 3 del C.d.S., in Cavallino alla via Leuca, poiché superava la linea d’arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la luce rossa.

L’accertamento è avvenuto a mezzo apparecchio a postazione fissa PHOTORED F17/A.

1) Primo motivo di nullità: violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18/3/04 del Ministero dei Trasporti.

L’art. 201 del C.D.S. al comma 1 bis lettera B, prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso di attraversamento di un incrocio semaforizzato con luce rossa. Con la recente modifica del C.d.S. (D.L. n. 151/2003) [è previsto] che l’attraversamento di un incrocio con luce rossa non prevede la presenza dei VV.UU qualora l’accertamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate (art. 201 C .d.S. comma 1 ter). Quindi l’Amm.ne Comunale può usare tali mezzi senza gli accertatori di persona solo se sono avvenute tutte le condizioni necessarie per l’esatto funzionamento.

Dec. dir.le n. 1130 del 18/3/04 del Ministero dei Trasporti Art.2.

Il dispositivo denominato Photored F17A può essere utilizzato in assenza degli agenti quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) l’apparecchiatura installata in modo fisso – posizione protetta - non manovrabile od oscurabile.

2) e così via….

Dalla lettura del verbale solo poche disposizioni sembrano rispettate:

1) l’apparecchiatura è posta in modo facilmente manomettibile.

Dal secondo scatto si rileva che [esso] non è stato eseguito quando l’auto si trovava al centro dell’intersezione ma dopo. Non vi è indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso.

Da tutto quanto si rileva che l’apparecchiatura non ha funzionato in maniera prevista e dovuta come per legge e non consente, quindi, alcuna certezza sulla constatazione stante l’assenza del vigile accertatore.

2) Violazione art.385 Regolamento C.d.S. il quale prevede le modalità da osservare per la notifica del verbale in caso di mancata contestazione………….ai soggetti destinatari, ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali,o copia autentica a cura del responsabile dell’ufficio o Comando o da un delegato. Nel caso in esame così non è stato. Addirittura manca anche la firma dell’accertatore (Cass. n. 4567 del 7.5.99 e n. 2341 del 3/3/98.

Si costituisce il Comune di Cavallino depositando una comparsa di risposta molto elaborata dove ribatte punto per punto quanto esposto in ricorso e si evidenzia la regolarità del funzionamento dell’apparecchio e si contesta la nullità dell’accertamento per la mancata firma dell’accertatore sulla copia inviata al contravvenzionato.

Successivamente l’Avv. De Gaetanis deposita in atti copia della legge 273/1991 con introduzione dell’obbligo della “taratura” degli apparecchi fotografici, a pena di nullità, effettuate da appositi centri autorizzati legalmente. La causa viene rinviata per la decisione.

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Il ricorso merita accoglimento. La questione sollevata è stata discussa a livello profondamente interessante da entrambi le parti su motivazioni sulle quali sia da una parte che dall’altra si è data una visione altamente acculturata a sostegno di tesi contrastanti.

Comunque restringendo la decisione alle ultime contestazioni di parte attrice riguardante la nullità dell’operato delle apparecchiature di Photored utilizzate dalle varie Polizie, non si può non riconoscere la validità della della eccezione di nullità della operatività degli apparecchi su nominati in mancanza della “taratura”, cioè il controllo periodico, che però deve essere effettuato “ope legis” solo ed esclusivamente da centri operativi indicati e autorizzati da S.I.T. come previsto dalla legge. Molto confermativa di quanto appena dichiarato la esibizione delle copie intere di sentenze sull’argomento (in particolare quella del tribunale di Lodi) che concludono in tal senso fornendo un notevole supporto confermativo da quella che è la decisione presa dal sottoscritto.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso in oggetto e si dichiara nullo il verbale impugnato.

Si condanna di conseguenza il Comune di Cavallino in persona del Sindaco P.T., al pagamento delle spese di giudizio forfetariamente liquidate in Euro 103,29 oltre IVA + CAP come per legge in favore dell’Avv. S. De Gaetanis + 2

Lecce 12/04/05

Il giudice di pace avv. O. Tamburrano

VI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Udine, in persona dell’avv. Pietro Volpe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso iscritto al n° 1529/C/04 R.G. in data 18/6/04

da

D'ODORICO TOBIA, rappresentato e difeso dall'avv. N. Plasenzotti come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

PREFETTO di Udine U.T.G, in persona del Prefetto p.t., in proprio

resistente

per l’annullamento del verbale di contestazione 481121M della Polizia della Strada di Udine di data 08/5/04

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso identificato in epigrafe, il ricorrente deduceva:

che gli era stata contestata un’infrazione perché alla guida della sua autovettura avrebbe violato l'articolo 142, IX comma, Codice della Strada, in quanto superava, giusto quanto riportato dal verbale impugnato il limite fissato in 90 km/h sulla strada che percorreva (Tangenziale), di oltre 40 km/h , tenendo conto anche della tolleranza del 5%.

Il ricorrente incentra tutta la sua sua difesa sull'inattendibilità dello strumento adoperato per rilevare la velocità percorsa nel momento in cui fu fermato, che a suo parere era di molto inferiore a quella rilevata dall'apparecchiatura, TELELASER mod. LTI 20-20, sostenendo che vi erano anche altri veicoli sulla carreggiata al momento del puntamento.

L'U.T.G. con propria memoria ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, ritenendo l'apparecchiatura perfettamente funzionante perché omologata.

In corso d'istruttoria è stato sentito uno dei verbalizzanti, che ha confermato che fu proprio lui a puntare il telelaser, laddove l'identificazione della velocità veniva effettuata da un altro operatore, precisando che l'apparecchio era su un cavalletto e a una domanda se fosse stato mai revisionato l'apparecchio, ha risposto che ciò viene fatto dalla stessa Polizia in propri uffici specializzati. Facendo presente, altresì, che era stato emesso scontrino con l'indicazione della velocità sul display.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha lamentato la scarsa attendibilità dello strumento usato, ossia il TELELASER mod. LTI 20-20, che è stato omologato dal Ministero competente.

Il Ministero degli Interni, con nota n.300/A/25554/144/5/20/3 del 5 dicembre 2000 (OGGETTO: Misuratori di velocità Telelaser Marksman LTI 20-20.-) ha precisato, a proposito del suo funzionamento, quanto segue:

- il dispositivo realizza in ogni ciclo di misura, la cui durata è di circa 3/10 di secondo, 30-40 misure: i risultati delle misure sono comparati tra loro attraverso la formula del minimo scarto quadratico e, se una sola delle misurazioni è anomala rispetto alle altre e non corrisponde allo scarto massimo ammissibile, il ciclo è automaticamente invalidato e l’apparecchio visualizza un messaggio di errore sul display;

- la ridotta ampiezza del fascio laser dovuta ad un angolo che non supera i 3 milliradianti, consente di ottenere risultati affidabili, senza possibilità di investire altri veicoli in transito, anche a distanza di centinaia di metri;

- la presenza di un ciclo di misure, esclude la possibilità che errori di puntamento dell’operatore possano influire sulla misura della velocità: se durante il ciclo di misura, il fascio laser si sposta su un altro bersaglio, ad esempio un altro veicolo in transito, il sistema di controllo segnala un messaggio di errore

Quindi, a parere del Ministero, il sistema di rilevamento si basa su delle misurazioni di precisioni che non possono determinare alcun errore di rilevamento e che le suddette informazioni hanno consentito l'omologa del rilevatore de quo.

L'omologa, però, avviene su un prototipo e non sulla singola macchina messa in commercio e adoperata dagli agenti rilevatori e, quindi, non costituisce prova che l'apparecchiatura utilizzata rispetti i parametri ut supra indicati dal Viminale.

La legge 273/91, infatti, ha previsto che tutti gli strumenti di misurazione debbono essere tarati da organismi indipendenti.

Tanto che il Ministero Attività Produttive con D.M. 10 dicembre 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39) ha dato disposizioni sulle caratteristiche dei laboratori che debbono effettuare la cosiddetta taratura degli autovelox.

In base alla su richiamata legge, nonché alla normativa internazionale (ISO 9001, ISO 10012, ISO 17025, …), i centri debbono tarare periodicamente le apparecchiature di misurazione determinando anche il periodo che deve trascorrere da una misurazione e un altra.

Nel caso in esame l'apparecchiatura non è mai stata tarata da un centro indipendente accreditato come confermato dal verbalizzante all'udienza del17/05/05, motivo per il quale non si è grado di conoscere se le misurazione sia stata effettuata da un Telelaser in perfetta efficienza ai sensi della summenzionata normativa, ossia che il raggio laser misurasse la velocità specificando anche il grado d'errore che non può, aprioristicamente, essere misurato in una percentuale del 5%.

Ebbene, fino ad oggi i cosiddetti centri SIT accreditati per la taratura di siffatta strumentazione non sono stati ancora individuati, nonostante che il MLLPP, con lettera prot. 6050 del 20/09/00, avesse chiesto alla Segreteria del SIT di provvedere all'accreditamento di Centri SIT per la taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in conformità alle OIML-R91. È evidente, pertanto che la necessità di una taratura è riconosciuta dalla stessa PA che non ignora l'esistenza dell'obbligo. La PA, però, nonostante il lungo lasso di tempo dall'entrata in vigore della legge 273/91 non ha ancora provveduto all'istituzione dei centri SIT indipendenti che dovrebbero provvedere alla taratura, perciò l'unica verifica che è stata effettuata per verificare se l'apparecchiatura fosse efficiente e rilevasse la velocità con un certo margine d'errore è soltanto quella avvenuta in sede d'omologazione del prototipo prima della sua commercializzazione. Da notare che il modello adoperato non è più in commercio.

L'omologazione non dimostra, però, che il modello usato su strada abbia le stesse caratteristiche di quello omologato, se non vi è stata una taratura effettuata da un laboratorio SIT ad hoc deputato.

La taratura, infatti, non può essere sostituita, come nel caso in esame, da un controllo dell'apparecchiatura fatto dalla polizia, perché ciò viola la suddetta legge, nonché le norme europee di metrologia legale che debbono considerarsi norme nazionali e come tali in vigore anche in Italia..

Tanto premesso, è evidente che nessun valore può essere riconosciuto a un accertamento della velocità effettuato con apparecchio non tarato e certificato da un organismo indipendente, conformemente a quanto stabilito da una legge dello Stato e dalla normativa europea.

Ciò non vuol dire che sicuramente che nel caso in esame la norma non è stata violata, bensì che sussiste il dubbio sulla sua violazione nonché sulla portate della stessa.

Tanto per chiarire, se un laboratorio indipendente avesse certificato che il margine d'errore era del 20%, anziché del 5%, la violazione non sarebbe stata quella prevista dal 9° comma, bensì dall'8° che prevede una diversa pena pecuniaria e un differente decurtazione.

Ma sussistendo il dubbio sull'efficienza dell'apparecchiatura utilizzata, perché mai tarata, le prova deve essere considerata non sufficiente ai fini della dimostrazione dell'avvenuta infrazione dell'art 142 del Codice della Strada. Pertanto, in applicazione del penultimo comma dell'art. 23 dpr 869/81 (che così recita: Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente), il ricorso deve essere accolto con annullamento del verbale impugnato, con compensazione delle spese del giudizio sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione 481121M della Polizia della Strada di Udine di data 08/5/04.

Spese compensate.

Così deciso in Udine il 25 maggio 2005

Il Giudice di Pace

Avv. Pietro Volpe

Depositata in cancelleria il 25 maggio sentenza n° 802/05



VII

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. COSIMO ROCHIRA ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 20.5.2005, promossa da:

STABILE GIOVANNA, rappresentata e difesa dagli avv. A. Tanza e A. Presicce;

RICORRENTE



CONTRO

COMUNE DI VERNOLE

RESISTENTE

*** *** ***



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9.02.2005, la sig.ra Stabile Giovanna proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n. PH 1675/2004, notificato in data 17.1.2005, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Melendugno con il quale gli si contestava la violazione dell'art. 146, comma 3 c.d.s., per aver, in data 7.11. 2004, superato "la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa".

Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 20.05.2005. In detta udienza si costituiva Comune di Vernole, il quale impugnava e contestava in ogni sua parte il ricorso e si riportava al contenuto della comparsa e della documentazione prodotta chiedendo il rigetto del ricorso; compariva, inoltre la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, la quale si riportava al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento e contestando, oltre, la mancata taratura dell'apparecchiatura Photored F17/A. altresì la violazione del corretto posizionamento del dispositivo ad un'altezza di almeno 2,20 metri da terra, depositando la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.1.2005.

La causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Riguardo alla prima contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione alla mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'utilizzo delle apparecchiature Photored, si osserva quanto innanzi. Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003, è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell'art. 201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel caso in cui l'infrazione non sia accertata direttamente dagli organi di polizia, è necessario l'utilizzo di un'apposita apparecchiatura all'uopo omologata.

L'utilizzo dell'apparecchiatura omologata, deve essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che la stessa sostituisce l'accertatore. Tale utilizzo, inoltre, deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l'accertatore se presente al fatto. L'Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un'apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell'accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l'esatto funzionamento, previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture. Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell'organo di polizia, l'amministrazione deve sempre osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Nella fattispecie peculiare, se da un lato vi è stato l'utilizzo di un'apparecchiatura omologata per funzionare senza l'ausilio degli accertatori, dall'altro, dalla lettura del verbale, solo alcune disposizioni sembrano essere rispettate. L'apparecchiatura, infatti, è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile.

Dalla visione delle fotografie allegate in atti si rileva che chiaramente che il dispositivo de quo è posizionato per terra e non come prescritto ad una altezza di almeno 2,20 metri , quale per esempio quella della segnalazione verticale, installata su marciapiedi, può garantire il soddisfacimento di detta prescrizione.

In tale situazione è evidente come l'apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l'infrazione oggetto della contestazione.

Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell'apparecchiatura Photored F17/A, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.

In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

La taratura dell'apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991.

Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, ed installata ad una altezza inferiore a 2,20 metri come prescrive la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.1.2005,

non può riconoscersi l'attendibilità dell'accertamento effettuato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Stabile Giovanna il 9.2.2005, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Vernole, in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 100,00.

Così deciso in Lecce, il 20.05.2005 IL GIUDICE DI PACE

Avv. Rochira

n. sent. 1765/05

n. r. g. 718/05

n. r. c. 3518/05

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