Danno esistenziale,assicurativo

"il danno biologico del congiunto di una vittima di sinistro stradale deve necessariamente essere qualcosa di distinto dal danno morale e si verifica allorchè, al termine della necessaria elaborazione del lutto, risultino prodotte alterazioni patologiche dell'organismo, aspetto psichico compreso, situazione che poi ha affermato non essersi verificata nella specie.

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i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere offerto al giudice elementi idonei a procedere alla richiesta liquidazione

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Pertanto, in tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 cod. civ., che presuppone, appunto, l'esistenza di un debito pecuniario, da considerarsi, invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione (cfr., ex plurimis., Cass, nn. 9510/07, 2904/05, 8333/04, 11450/03, 6022/03, 5707/97, 2115/96)."

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