1161293 visite - 07 Febbraio 2012
Inseminazione artificiale, salute
"Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». L'intervento demolitorio mantiene, così, salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione dell'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute."
Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave:
|
tag cloud
Codice della Strada Corte di Cassazione GPS Navigatore ZTL auto autostrada autovelox centro storico comuni emergenza euro guidare il sem incidente stradale multe norme parcheggi patente pista ciclabile polizia procedura regolamento ricorsi risarcimento sanzione semaforo sentenza sicurezza soccorso strisce pedonali taxi termini veicolo vigili
|