606905 visite - 30 Luglio 2010
TESTAMENTO - CONDIZIONE
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.
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