ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Ai fini della estensione dell’estradizione di persona già consegnata allo Stato richiedente, l’esistenza di un nuovo titolo restrittivo non costituisce un presupposto della domanda, dovendo l’autorità richiesta stabilire solo, in forza del principio di specialità dell’estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna.

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