606906 visite - 30 Luglio 2010
PROVE - INTERCETTAZIONISulla scorta della sentenza n. 336 del 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 268 c.p.p., “nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate”, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il provvedimento coercitivo, aveva disatteso le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata consegna delle trasposizioni su supporto informatico delle registrazioni, richieste in tempo congruo dalla difesa.
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