SENTENZA N. 5006 UD. 28 GENNAIO 2010

APPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DECISIONE - CONDIZIONI OSTATIVE - APPELLABILITA' DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
In tema di estradizione processuale per l’estero, il principio dell’appellabilità o della possibile revisione per motivi di merito di una misura cautelare personale non puo’ essere considerato quale principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente precluda la consegna dell’estradando ai sensi dell’art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina).

Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave: