ENTENZA N. 2313 DEL 1 FEBBRAIO 2010

PROCESSO CIVILE - OMESSA PRONUNCIA – CASSAZIONE CON RINVIO – NECESSITA’ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione è legittimata ad omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che trattasi di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.