Sentenza: reato di atti osceni

Il reato di atti osceni: requisiti e configurabilitā




In via preliminare, si deve affermare che il procedimento penale oggetto della presente sentenza si originava da un’imputazione per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza). Più in dettaglio, il capo di imputazione ascritto all’imputato  era quello di:  “avere compiuto atti osceni in un locale notturno, consistiti nel denudarsi e nel mimare atti sessuali, utilizzando oggetti raffiguranti organi genitali maschili”.


Tuttavia, in primo grado, il giudice di merito aveva escluso che gli atti posti in essere dall’imputato assumevano le caratteristiche della manifestazione di indole sessuale, finalizzata all'eccitamento erotico degli astanti e tale da determinare la invasione della intimità sessuale altrui, propria degli atti osceni, anche in considerazione del contesto, in cui era inserita l'esibizione dell'imputata, di uno spettacolo di danze e canzoni, che si svolgeva in ora molto avanzata in un night club.

 

La sentenza di primo grado affermava che tali atti potevano ritenersi solo idonei a ledere le regole etico sociali, attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, così da provocare, se non disgusto, quanto meno disagio, fastidio o riprovazione, elementi costitutivi propri della violazione contravvenzionale di cui alla pronuncia di condanna dell'imputata.
Ciononostante, nei confronti della sopraccitata sentenza proponeva ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denunciava per violazione di legge e illogicità della motivazione. Quindi, successivamente il ricorso veniva dichiarato fondato e, di conseguenza, accolto nel merito dalla Corte di Cassazione che decideva di riqualificare la condotta dell’imputato nel più grave reato previsto e punito dall’articolo 527 c.p. (atti osceni).

 

 

In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato la colpevolezza dell’imputato proprio sulla base della seguente argomentazione giuridica: “non si deve escludere la configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 527 c.p. con riferimento alla cosiddetta lap dance, allorché lo spettacolo si svolga in un locale, al quale possono accedere anche persone minorenni e le caratteristiche dello spettacolo non siano state comunicate in precedenza”.



Pertanto, sulla base delle precedenti riflessioni e considerazioni, si deve affermare che la  sentenza  in esame stabilisce che è configurabile il reato di atti osceni, di cui all’art. 527 codice penale, nell’ipotesi di esibizioni atte a produrre eccitazione erotica compiute durante uno spettacolo svoltosi in un locale con accesso a pagamento, allorquando nel pubblico facciano parte minorenni e le caratteristiche dello spettacolo non siano state adeguatamente comunicate in precedenza. Infatti, non può applicarsi lo stesso criterio ritenuto valido per gli adulti, allorché si tratti invece di minorenni, considerata la diversa incidenza che un atto manifestamente diretto a stimolare fantasie di natura sessuale può avere su soggetti che non abbiano raggiunto la piena maturità psicologica, secondo i criteri fissati in materia sul piano generale dal legislatore.


 

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