1223740 visite - 18 Maggio 2012
Sentenza: ritardo di risarcimentoL'assicuratore è responsabile
Con citazione del 6 dicembre 1990 P. Renzo e i L. Marianna, P. Vania e P. Paola, convenivano dinanzi al Tribunale di Pisa la s.p.a. La Fondiaria, quale impresa designata per la Toscana, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti per la morte di P. Monica rispettivamente figlia e sorella investita in data 31 dicembre 1989 da un' auto rimasta sconosciuta. La convenuta chiedeva il rigetto delle domande.
Con sentenza del primo aprile 1996 il Tribunale di Pisa le accoglieva e liquidava agli attori, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di £. 250.000.000 (£.100.000.000 per ciascun genitore e £. 25.000.000 per ciascuna sorella), riducendo la condanna dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. A legge 990/1969, in proporzione del massimale minimo di legge £.200.000.000 a persona, così aggiornato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 560/1987 a £. 80.000.000 per ciascun genitore e a £. 20.000.000 per ciascuna sorella, oltre interessi dal sinistro al saldo.La Fondiaria interponeva appello anche per la condanna al pagamento degli interessi.
Proponevano appello incidentale gli appellati per l'inadeguatezza dell'ammontare del danno riconosciuto, rilevando come ".. i limiti di cui all' art. 21 legge 990/1969 non si applicano agli interessi moratori dovuti per il ritardato adempimento da parte del Fondo, salva la prova della non colpevolezza del ritardo".
Con sentenza del 13 novembre 2000 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento parziale dell'impugnazione della Fondiaria, dichiarava non dovuti gli interessi moratori oltre il massimale in mancanza di apposita, specifica domanda da parte dei danneggiati, a tal fine non potendo esser ritenuta idonea la domanda di condanna dell'assicuratore "alla svalutazione e interessi", o a "tutti i danni", né l'eventuale, relativa domanda, se proposta in appello, perché nuova.
Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione P. Renzo, L. Marianna, P. Vania e P. Paola per un motivo, cui resiste la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni.
Motivi della decisione
Deducono i ricorrenti: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in merito alla mancata condanna alla corresponsione degli interessi moratori nei confronti della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a.".
La domanda avanzata in primo grado dinanzi al Tribunale di Pisa era comprensiva anche della richiesta degli interessi dipendenti dal mancato tempestivo adempimento da parte dell'assicurazione.
Infatti le conclusioni di primo grado erano del seguente tenore: "... condannare la società La Fondiaria s.p.a., nella qualità, a pagare agli attori ... il risarcimento dei danni tutti, personali, morali e materiali patiti, nonché a rimborsare agli stessi le somme erogate in dipendenza del decesso della loro congiunta ... con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della richiesta al saldo e con gli interessi di legge sulla somma rivalutata sempre per lo stesso periodo, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.."
Conseguentemente i danneggiati, nel lamentare in appello la mancata corresponsione degli interessi oltre il massimale non hanno proposto una domanda nuova.
I giudici del rinvio provvederanno altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di Cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso: cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di Cassazione. |
Articoli correlati
Tutti gli Autovelox - non a norma
Autovelox Corte di Cassazione Civile
Nostra ultima vittoria AUTOVELOX
tag cloud
Codice della Strada Corte di Cassazione GPS Navigatore ZTL auto autostrada autovelox centro storico comuni emergenza euro guidare il sem incidente stradale multe norme parcheggi patente pista ciclabile polizia procedura regolamento ricorsi risarcimento sanzione semaforo sentenza sicurezza soccorso strisce pedonali taxi termini veicolo vigili
|