Sentenza: strada dissestata

La responsabilità del sinistro è del conducente






Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato il 25-11-2002 P. G. evocava in giudizio il Comune di Fasano proponendo appello avverso la sentenza n.126/2002 emessa il 12-06-2002 con la quale il G.d.P. di Fasano aveva rigettato la domanda con cui il P. chiedeva la condanna dell’odierno appellato al pagamento in proprio favore della somma di £. 6.900.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi e spese e competenze di lite, a titolo di risarcimento dei danni assertivamente patiti alle ore 17,00 circa dell’08-12-1999 quando, percorrendo alla guida della Peugeot 106 tg.x la strada comunale denominata “proseguimento di via Roma”, a causa di una profonda e larga buca presente sulla sede stradale e priva di segnalazione, subiva un cedimento meccanico del mezzo tale da fargli perdere aderenza contro l’asfalto e finiva contro il cordolo in cemento prospiciente la carreggiata riportando danni alla parte meccanica ed alla carrozzeria del suddetto veicolo.

 

A  fondamento del proposto gravame poneva i seguenti motivi:

 

a- errata valutazione degli elementi di prova raccolti, on particolare riferimento alla deposizione dell’unico tese escusso;

 

b- errata valutazione delle circostanze della c.t.u.;

 

c- malgoverno della richiesta istruttoria formulata a mezzo del teste Nardelli Nino, ammessa con ordinanza del 20-10-2001 e poi rigettata con successiva del 23-01-01.

 

Concludeva il P. chiedendo la integrale riforma della decisione di prime cure, con condanna del Comune di Fasano in qualità di ente tenuto alla manutenzione della strada, alla rifusione dei danni patiti a seguito dello incidente e stimati in euro 3009,91 oltre ad euro 101,00 per fermo tecnico di giorni 5,5,, oltre a interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del sinistro, oltre a spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.

 

Si costituiva il Comune di Fasano contestando il proposto gravame e deducendo:

 

- l’inammissibilità dell’appello per assoluta genericità dei motivi di impugnazione;

 

- inammissibilità della richiesta di riconvocazione del C.T.U.;

 

- intrinseca coerenza logica e razionale della decisione del G.d.P.;

 

- carenza di legittimazione passiva del Comune di Fasano, la strada oggetto dei fatti di causa essendo strada vicinale e, di conseguenza, di proprietà privata;

 

- mancanza di un obbligo giuridico di segnalazione della buca a carico dell’ente preposto alla disciplina della circolazione della strada;

 

- ascrivibilità del fatto alla colpa e responsabilità del P.;

 

- inconfigurabilità di una responsabilità ex art.2051 cod.civ. a carico di esso Comune;

 

- insussistenza dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità aquiliana per insidia o trabocchetto;

 

- infondatezza nel quantum della domanda risarcitoria.

 

Concludeva il Comune di Fasano chiedendo: la declaratoria di nullità dell’atto di appello per indeterminatezza dei motivi; il rigetto nel merito del proposto gravame per infondatezza; la declaratoria di carenza di legittimazione passiva per difetto in capo ad esso Comune dei poteri di cui all’art.14 del C.d.S.; in via ulteriormente subordinata la declaratoria di corresponsabilità al 70% a carico dell’appellante nella produzione dell’incidente.

 

 

Motivi della decisione

 

 La fattispecie dedotta in giudizio dall’attore non può esser ricondotta nell’alveo di operatività segnato dall’art.2051 cod.civ.

 

Indipendentemente dalla natura giuridica della strada su cui si è assertivamente verificato il fatto – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex art.822 comma 2 e 824 cod.civ., oppure strada vicinale gravata da servitù di pubblico transito – questa è in ogni caso aperta all’uso generale della collettività che si esercità mediante la fruizione "uti civis" delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.

 

Nei confronti di siffatti beni non è configurabile un obbligo di custodia a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all’uso generale della collettività, non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza del determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi 1.

 

L’esclusione in parola trova il proprio fondamento del principio ad impossibilia neo tenetur e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod. civ..

 

Questa, infatti, pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell’alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall’art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige la esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell’onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa.

 

E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.

 

Con il risultato di rendere impossibile a priori l’assolvimento dell’onere probatorio – già gravato dalla inversione – a carico del custode, e con l’ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.

 

Tanto, tuttavia non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di sì vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto generale del neminem laedere imposto dall’art.2043 cod.civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi2 e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto3 (Cass. Civ. Sez.III sent. n.12314 del 04-12-1998 Magnone c. Soc. Ativa in Arch.Giur. Circ. 1999 pag.204).

 

E’ così necessario esaminare se gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana sondata sull’art.2043 cod. civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda.

 

Secondo la esposizione dell’attore – confermata dalla deposizione resa dall’unico teste Baccaro Vito – l’incidente si è verificato alle ore 17,30 circa dell’08-12-1999: “La strada si restringeva e non era illuminata; era buio e si andava con i fari accesi …io dal sedile posteriore non ho visto la buca ma l’ha vista il conducente che ha cercato di scansarla…la bua ingombrava il centro della strada e si trattava di una buca grande e abbastanza profonda…posso confermare che si procedeva ad andatura moderata…”.

 

Il tratto di strada sul quale si è verificato l’incidente occorso all’attore, non costituisce insidia o trabocchetto idoneo ad ascrivere la responsabilità dell’accaduto all’ente proprietario della strada, avuto riguardo sia alle caratteristiche obbiettive che al modello di condotta esigibile dall’utente della strada in forza del principio di diligenza ordinaria e di osservanza delle norme di disciplina della circolazione stradale, nonché delle regole di comune prudenza.

 

Ai sensi dell’art.141 comma 2 del c.d.s. “ il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”

 

Ne consegue che la velocità prudenziale, imposta dall’art.142 comma 5 del C.d.S., doveva essere particolarmente moderata in forza della concorrenza di ben due criteri dettati dall’art.141 comma 3 del C.d.S.: visibilità insufficiente e passaggio stretto.

 

Se realmente, come dichiarato dal teste Baccaro, il P. proseguiva a velocità moderata, l’arresto completo del veicolo sarebbe potuto agevolmente avvenire nello spazio di frenata sufficiente ad evitare l’impatto con la buca, e delimitato dal campo di visibilità del conducente.

 

Ne consegue che la buca deve considerarsi “visibile” quanto meno ai fini di escludere la circostanza della “invisibilità” oggettiva che, unitamente alla imprevedibilità soggettiva ed alla assoluta inevitabilità, deve sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale affinché questa possa configurare la ipotesi di insidia4 generatrice di responsabilità a carico dell’Ente proprietario della strada stessa, oberato ex lege dell’obbligo di custodia nei limiti in cui esso è esigibile in relazione alla estensione dei beni da vigilare, come esaminato sub I.

 

Deve così ritenersi che la buca in cui è andato a impattare il veicolo condotto da P. non costituisca, in concreto, insidia stradale5, poiché per le circostanze di luogo e tempo in cui si è verificato l’accaduto, era dall’attore concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di guida del conducente di veicoli: “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obbiettivamente prevedere: onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell’ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell’ente stesso che nonostante la obbiettiva esistenza della insidia l’utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato”. (Cass. Civ. Sez.III sent.191 del 12-01-1996 Comune Cava dei Tirreni c. Esposito).

 

L’incidente verificatosi è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva del P., il quale deve risentirne le conseguenze negative in forza del principio di autoresponsabilità che, precludendo la possibilità di considerare come danno in senso tecnico giuridico un pregiudizio che il soggetto subisca per fatto proprio, pone un limite generale all’area della responsabilità civile.

 

Il principio di autoresponsabilità trova il proprio punto di emersione nel primo comma dell’art.1227 cod.civ., in forza del quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.” È rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio6 ed in ogni ipotesi di responsabilità civile, inclusa quella speciale di cui all’art.2051 cod.civ.7

 


 L’appello proposto da P. G. deve così essere rigettato. Considerato l’esito del doppio grado di giudizio, e in difetto di apprezzabili motivi a sostegno della ritenuta compensazione delle spese effettuata dal primo giudice, in riforma del relativo capo 2 della sentenza gravata l’appellante deve sentirsi condannare alla rifusione di spese e competenze del doppio grado del giudizio – incluse quelle di C.T.U. espletata in prime cure – in favore del Comune di Fasano, in omaggio al principio di soccombenza di cui all’art.91 c.p.c.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratico, in funzione del Giudice del Gravame nei giuidzi di appello promossi contro le sentenze del Giudice di Pace di Fasano, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fasano il 12-06-2002 al n.126/2002, proposto da P. G. con atto di citazione notificato il 25-11-2002 nei confronti del Comune di Fasano, così provvede:

 

rigetta l’appello di P. G.;
 

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