Sentenza: reato di omicidio colposo
Tribunale di Nola, GUP, Dott. Gesuè Rizzi Ulmo, ordinanza del 22.01.08
Competenza per materia
Procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – sussiste connessione (con conseguente competenza per tutti i reati del giudice superiore) “solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione” - contestazione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con due diverse e successive azioni e da due diversi imputati: insussistenza di connessione ed attribuzione della competenza al Giudice di pace del reato di lesioni colpose.
Motivi della decisione
All’odierna udienza preliminare il difensore dell’imputato Tizio e Caio ha sollevato eccezione di incompetenza per materia del Tribunale rispetto al reato contestato al suo assistito al capo 2) dell’imputazione.
Il reato in esame (art. 590 c.p.) rientra nella competenza penale del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 del D.LGS. n° 274/2000: invero, vertendosi in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale, non si rientra in nessuna delle ipotesi per le quali il suddetto art. 4 continua a riservare il reato di lesioni colpose alla competenza del Tribunale (fattispecie connesse a colpa professionale e fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni).
Ciò posto, va poi sottolineato che, ai sensi dell’art. 6 del già citato D.LGS. n° 274/2000, tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione (con conseguente competenza per tutti i reati del giudice superiore) “solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione”: si deve trattare, cioè, di quella ipotesi che l’art. 81 comma 1 c.p. definisce (ad altri fini) come concorso formale di reati.
Orbene, nel caso di specie vero è che è in contestazione anche il reato di omicidio colposo: ma, innanzitutto, tale reato è contestato ad un imputato (tale Mevio) diverso dal Tizio (laddove dalla chiara dizione dell’art. 6 del D.LGS. n° 274/2000 si evince con chiarezza che, per aversi connessione rilevante ai sensi ed ai fini della detta norma, si deve trattare di reati contestati al medesimo imputato); ed in ogni caso il reato di omicidio colposo e quello di lesioni colpose, lungi dall’essere stati commessi con una sola azione od omissione, sono stati invece commessi con due diverse e successive azioni (d’altronde poste in essere, come si è detto, da diversi soggetti): avveniva, infatti, che dapprima il Mevio, con la propria autovettura, andava a collidere contro l’autovettura guidata da Sempronio, provocando la morte di quest’ultimo; e che solo dopo sopraggiungeva anche l’automobile guidata dal Tizio, la quale, a causa del caos creatosi a seguito della precedente collisione tra l’automobile del Mevio e quella del povero Sempronio, collideva a sua volta con l’autovettura guidata da S., provocando a quest’ultimo le lesioni in contestazione.
P.Q.M.
Letti gli art. 22 c.p.p., 4 e 6 d.lgs. n° 274/00, dichiara la incompetenza per materia del Tribunale per essere invece competente il Giudice di Pace in relazione al reato di cui al capo 2) della imputazione, contestato a Tizio, Caio e dispone la restituzione degli atti al P.M. affinché promuova l’azione penale dinanzi al Giudice di Pace.
Nola, 22.01.2008
Il Giudice della Udienza Preliminare
|
|