Nuove sentenze

Tribunale Nola
sentenza del 12/06/2008

Morte di pedone, attraversamento repentino strada, causalità
Tribunale di Nola, sentenza del 12 giugno 2008

Omicidio colposo

IN CASO DI MORTE DEL PEDONE DA SINISTRO STRADALE L’ATTRAVERSAMENTO REPENTINO DELLO STESSO NON RAPPRESENTA COMUNQUE  CAUSA  SOPRAVVENUTA SUFFICIENTE AD INTERROMPERE IL NESSO CAUSALE

(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli)



OMICIDIO COLPOSO DA SINISTRO STRADALE
L’attraversamento repentino da parte di un pedone non può rappresentare comunque, un evento idoneo ad interrompere la serie causale, ovvero una causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità nei sensi dell’art. 41 comma 2° c.p – obbligo del conducente del mezzo in caso di ridotta visibilità nella parte anteriore del mezzo (il cd. cono d’ombra), di sincerarsi dell’assenza di pedoni apparentemente intenzionati ad intraprendere l’attraversamento prima di riprendere la marcia.

[Tribunale di Nola, Giudice Monocratico, Dr.ssa Tamara  De Amicis, sentenza 12.03.2008, depositata il 12.06.2008]

TRIBUNALE  DI NOLA
(Omissis. . .)
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4. Considerazioni sulla configurabilità della responsabilità dell’imputato
Alla stregua di quanto esposto, ritiene il giudicante che la dinamica dell’incidente sia emersa in modo chiaro, almeno relativamente agli aspetti che sono necessari al fine della formulazione delle valutazioni relative alla penale responsabilità dell’imputato.
Alcuni aspetti della vicenda sono rimasti non accertati in ragione dell’assenza di testimoni oculari, e nello stesso tempo dell’impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, che entrambi i consulenti hanno affidato ad elementi fondati più che altro su argomentazioni di natura logica.
Si pensi, ad esempio, al punto in cui il Tizio avrebbe iniziato l’attraversamento della carreggiata; ipotizzando che la sua automobile non fosse allineata al cancello di casa (dato confortato dalle dichiarazioni del maresciallo M., intervenuto nell’immediatezza sul posto per i rilievi), appaiono possibili sia la ricostruzione fatta dal consulente di accusa che quella formulata dal consulente della parte civile; in altri termini, il defunto potrebbe aver tanto attraversato la strada in senso obliquo rispetto al senso di marcia, quanto in modo perpendicolare al cancello, dopo aver percorso un tratto di strada parallelamente all’asse stradale (tanto al fine di ridurre il tratto da percorrere in linea perpendicolare alla strada e, quindi, il tempo di attraversamento, in ragione del fatto che lo stesso era portatore di handicap).
Analoga considerazione vale con riguardo al punto preciso in cui la vittima sarebbe stata colpita, ovvero se al centro della carreggiata oppure in prossimità del margine di essa. Anche su questo argomento, come si è visto, le due consulenze sono pervenute a conclusioni opposte sulla base di diverse opzioni logiche che hanno fondato le rispettive ricostruzioni dell’evento.
Quanto, infine, alla diversa ampiezza del cd. “cono d’ombra”, premesso che anche questo elemento non muterebbe i termini della decisione sul merito della responsabilità penale, si evidenzia in questa sede che la prospettazione del consulente della parte civile non convince, perché fondata su assiomi non certamente corrispondenti ai dati reali del caso concreto, quali la misura dell’arretramento del sedile di guida rispetto al parabrezza (variabile secondo l’altezza del guidatore e secondo la posizione di guida che ciascuno preferisce assumere) e l’altezza del conducente. Peraltro, sul punto – a prescindere dalla correttezza della misura indicata quale altezza del piano di guida rispetto alla strada – la consulenza tecnica del pubblico ministero è corredata da fotografie che, empiricamente ma efficacemente, consentono di notare il punto (poi misurato dal consulente) in cui un pedone che attraversa la strada, alto 10 centimetri più della vittima, inizia ad essere visto dal conducente del mezzo.
Fatte queste premesse, ritiene il giudicante di non condividere affatto le conclusioni cui è pervenuto il consulente di accusa circa l’ascrivibilità alla vittima di un concorso di colpa nella causazione del sinistro, peraltro in percentuale maggiore di quella attribuita all’imputato.
Secondo Caio la condotta colposa della vittima sarebbe consistita nel non aver prestato attenzione, nella fase di attraversamento della strada, alla presenza del mezzo compattatore dell’immondizia; lo stesso non ha poi spiegato – né avrebbe potuto, data l’incertezza relativa al punto preciso di impatto, nonché al punto in cui la vittima iniziò l’attraversamento – in che termini il defunto avrebbe potuto evitare l’impatto.
E, d’altra parte, non ha indicato quale condotta avrebbe dovuto tenere l’autista per evitare l’investimento, così non fornendo alcuna indicazione circa la colpa dell’imputato, che ha pur configurato sia pur in misura inferiore a quella della vittima.
Infine, ad avviso del giudicante, il consulente del pubblico ministero non ha tenuto nella giusta considerazione la circostanza dello stato di handicap fisico della vittima; questi, portatore di una protesi per la deambulazione, non poteva certamente attraversare la strada a passo veloce, e tanto meno di corsa. Di conseguenza, è da escludere che abbia iniziato un attraversamento tanto repentino da aver colto di sorpresa il conducente del mezzo fermo sulla strada, tanto da impedirgli di avvedersi del pericolo rappresentato dal pedone.
Quanto ora affermato rappresenta, ad avviso del giudicante, una importantissima premessa nella individuazione della colpa, in quanto elimina l’unico fattore causale che avrebbe potuto incidere sulla determinazione della percentuale di colpa del conducente, senza peraltro escluderla. È infatti pacifico che un attraversamento repentino da parte di un pedone non rappresenterebbe, comunque, un evento idoneo ad interrompere la serie causale, ovvero una causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità nei sensi dell’art. 41 comma 2° c.p.
Alla stregua di questa premessa, non può che richiamarsi la norma specifica del codice della strada che regola la condotta dei conducenti di veicoli in ipotesi di attraversamento da parte dei pedoni; secondo l’art. 191 commi 2 e 3 del codice della strada “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella … o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”.
Sussiste pertanto certamente, nel caso di specie, una condotta colposa del conducente del mezzo, il quale non ha accertato se, al momento in cui stava riprendendo la marcia, fosse in atto l’attraversamento da parte di un pedone.        
Il grado della colpa è poi tanto più grave ove si consideri la tipologia di automezzo guidato da Tizio. Egli, infatti, avendo la consapevolezza della ridotta visibilità nella parte anteriore del mezzo (il cd. cono d’ombra), prima di riprendere la marcia avrebbe dovuto guardare ai due lati della strada per verificare che non vi fossero pedoni apparentemente intenzionati ad intraprendere l’attraversamento; quindi avrebbe dovuto attendere ancora del tempo per consentire ai pedoni – da lui non notati perché era intento a guardare la telecamera attraverso la quale il suo collega gli faceva segno di ripartire – che avessero intrapreso l’attraversamento qualche istante prima e che in quella fase potevano trovarsi nel cd. cono d’ombra, di uscire da questo spazio immediatamente antistante il mezzo; quindi avrebbe potuto riprendere la marcia, nella consapevolezza effettiva dell’assenza di ostacoli al proprio percorso.
Nel caso di specie, peraltro, l’esistenza dell’ostacolo era ampiamente prevedibile proprio in ragione di quanto lo stesso imputato ha dichiarato nel corso dell’esame. Ed infatti, avendo egli visto il Sempronio uscire dalla propria abitazione in retromarcia (tanto da aver arrestato la marcia per cedergli il passo) e posizionarsi sul marciapiede ubicato sul lato opposto, e potendo ancora vedere la Citroen ivi parcheggiata, avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere che il pedone si stesse ancora aggirando in prossimità della strada, non avendo altrimenti senso uscire da un cortile privato per posizionare l’auto sulla pubblica via, peraltro in modo irregolare in quanto parcheggiata sul marciapiede. Si ricordi, come sopra precisato, che l’imputato conosceva bene la vittima, della quale era anche parente (ed omonimo), con conseguente conoscenza delle sue abitudini e prevedibilità dell’azione che – come usualmente – fece anche in quel giorno sfortunato.
È invece da escludere, perché non supportata da alcun elemento probatorio né logicamente argomentabile, la possibilità che la vittima si sia volutamente intrattenuta per un tempo eccessivo nella zona anteriore del camion caratterizzata dall’assenza di visuale; tanto, infatti, equivarrebbe ad un vero e proprio nascondimento del soggetto, sorretto da intenzioni suicide che – correttamente – non sono state neppure ipotizzate da alcuno.
Non si vede quindi quale possa essere la colpa che il consulente del pubblico ministero ha ritenuto di voler ascrivere – in concorso con quella del conducente – alla vittima; questi ha infatti regolarmente intrapreso l’attraversamento della strada mentre il mezzo pesante era ancora fermo, con il ragionevole affidamento che il conducente stesse prestando la dovuta attenzione a quanto si stava svolgendo intorno a lui.
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5.  Determinazione della pena e risarcimento del danno
Si ritiene che all’imputato, in considerazione dello stato di incensuratezza, possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alla contestata aggravante.
In ordine ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., deve essere formulato un giudizio di particolare gravità con riferimento alla gravità del danno causato alla parte offesa, mentre vanno valutate in favore dell’imputato le modalità dell’azione, posto che l’investimento non si è verificato con eccesso di velocità ovvero altre condotte di volontaria violazione del codice della strada, ma in un contesto lavorativo, peraltro oggettivamente difficile; il fatto, di per sé, ha comportato uno sconvolgimento dell’imputato, che era parente della vittima e, più che altri, mai avrebbe voluto trovarsi a celebrare questo processo.
Si stima dunque equo applicare la pena di mesi dieci di reclusione, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 222 D. L.vo 30.4.1992, n. 285 deve essere applicata all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che si stima equo determinare in un periodo di sei mesi.
Non sussistono ragioni ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria.
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Il Tizio deve essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, nonché alla rifusione, in favore delle medesime, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
Quanto ai danni, si tratta – rinviando, ovviamente, alle opportune valutazioni che effettuerà il giudice civile – tanto del danno morale connesso alle sofferenze psicologiche derivanti dalla morte dello stretto parente, quanto del danno materiale, patrimoniale e biologico.
L’ammontare complessivo, comprensivo di tutte le “voci” che il giudice riterrà di individuare nel caso concreto, dovrà essere pertanto determinato in sede civile.
Intanto, tenuto conto delle modalità del fatto, che ha determinato un vero e proprio shock nell’apprendere la notizia e nel vedere il proprio congiunto dilaniato davanti casa, con conseguente intensità del danno morale, nonché della circostanza per cui la vittima era l’unico sostegno economico della famiglia, alla stregua degli ordinari criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza, si ritiene provato il danno nella misura 85.000,00 Euro per ciascuna delle parti civili; per tale somma si procede, quindi, in questa sede, all’assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva.
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La condanna al risarcimento dei danni, nonché alla provvisionale immediatamente esecutiva deve essere estesa, in solido con l’imputato e tra loro, ai responsabili civili comune di XXXK in persona del Sindaco p.t. e KKKK Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.
Quanto al Comune di XXXX, trattandosi del proprietario del mezzo, ex lege responsabile in solido con il conducente; quanto alla  KKKK Assicurazioni s.p.a. in ragione dell’assunzione contrattuale di responsabilità.
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Per la complessità del processo si riserva il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara Tizio colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 222 D. L.vo 30.4.1992, n. 285,
applica all’imputato la pena accessoria della sospensione della patente di guida in possesso dell’imputato per la durata di mesi sei.
Pena principale e accessoria sospese.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna l’imputato ed i responsabili civili Comune di XXXX in persona del Sindaco p.t. e KKKK Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – in solido – al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Visto l’art. 539 comma 2° c.p.p.,
condanna l’imputato ed i responsabili civili sopra indicati – in solido – al pagamento in favore delle parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila) per ciascuna di esse.
Visto l’art. 544, comma 3° c.p.p.,
riserva il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.
Nola, 12/03/2008
Il Giudice
Dott. Tamara De Amicis
Depositata il 12/06/2008

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