1161281 visite - 07 Febbraio 2012
Nuove sentenze Tribunale Nola Risarcimento danni da circolazione stradale. AUTO PIRATA - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA (FGVS) PER IL TRAMITE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DESIGNATA – ONERI DI DILIGENZA DA PARTE DEL DANNEGGIATO – NOZIONE – VIOLAZIONE - RIGETTO . [Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza dell’ 8 gennaio 2008] . Nella Sentenza >> … il danneggiato … deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto… >>> …perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI NOLA - Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6000 del Ruolo Generale dell’anno 2002, vertente TRA Tiziox Axx, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione , dall’avv. , con cui elettivamente domicilia …., -attrice- CONTRO Generali Assicurazioni s.p.a. , quale impresa designata ex art. 20 L. 990/69 dal “Fondo di Garanzia per le vittime della strada” per la Regione Campania, in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. Aaaa e Bbbb, rappresentata e difesa dall’ avv.to … , giusta procura in calca alla citazione notificata, con il quale elettivamente domicilia in …; -convenuta- avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale . CONCLUSIONI: all’udienza del 30.10.2007 i procuratori concludevano riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 8.11.2002 Tiziox Axx, premettendo che in data 30.5.1997 alle ore 18.30 nel comune di …, nei pressi di via … , veniva investita da un’auto non identificata e riportava lesioni conseguenti al sinistro, conveniva in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata ex art. 20 L. 990/69 dal “Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per sentirla condanna al risarcimento del danno alla persona occorsole (biologico e morale), in uno al lucro cessante ed al rimborso delle spese mediche sostenute. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in prima udienza si costituiva la Generali Ass.ni s.p.a., deducendo l’infondatezza dell’avversa pretesa e richiedendone l’integrale rigetto. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU a cura della dott.ssa Meviax, la causa era rimessa per le conclusioni all’udienza del 30.10.2007, laddove era rimessa in decisione con concessione alle parti dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non può trovare accoglimento. Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell’onere di fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all’attore. Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile , sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l’effetto, uno “scaricamento” sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell’intera vicenda. Sennonché, nella fattispecie Tiziox Axx non ha assolutamente osservato un comportamento di tal fatta, di contro concorrendo essa stessa – ed in modo determinante - alla mancata identificazione del veicolo investitore. Sotto un primo profilo, infatti, va rilevato come l’attrice, al momento del ricovero, non abbia fatto alcuna menzione del fatto di essere stata vittima di un investimento da parte di un’autovettura poi datasi alla fuga, ma si è limitata a riferire che “il fatto era avvenuto in Massa per incidente della strada” (referto pronto soccorso del 30.5.1997, in atti), in tal modo rimanendo gravemente e biasimevolmente vaga. Sotto altro profilo, poi, deve stigmatizzarsi come la stessa Tiziox abbia proposto querela perché si perseguisse il responsabile dell’investimento addirittura dopo quasi quattro anni dalla vicenda delittuosa (prova del deposito 28/2/01,in atti, fatto accaduto nel maggio 1997) , in tal modo di fatto inibendo alla pubblica autorità ogni possibile individuazione dell’auto pirata , visto il notevole tempo lasciato trascorrere. E sul punto, questo Giudice ha già avuto modo di affermare che “ la tardività con la quale è denunziata all'A.G. il sinistro cagionato dal veicolo non identificato non costituisce certo di per sé elemento preclusivo della risarcibilità del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ma integra semplicemente una circostanza che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato” (Sentenza 8/2/2007, D’Avino ct Generali): sicchè il ritardo in esame, valutato congiuntamente all’ambiguo silenzio dell’investimento al momento del primo ricovero al Pronto soccorso, non può che condurre al rigetto della domanda, non solo lasciando dubitare della veridicità del sinistro (a dispetto di compiacenti deposizioni testimoniali, rilasciate da “amici” del figlio dell’attrice [verbali in atti] e di lesioni comunque stranamente limitate su di una ristrettissima parte del corpo [gamba destra] nonostante un investimento subito di spalle, come da citazione e testi), ma soprattutto non consentendo di attribuire all’autovettura responsabile la qualifica di “veicolo non identificato”, in considerazione delle censurabili omissioni di attivazione della vittima . E si badi bene che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità e prodotta in atti, al fine di dar prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, non consente alcun automatismo di valutazione, sicché il giudice di merito può sempre sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007), dovendo in definitiva la decisione essere pur sempre rimessa ad una ponderazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Tiziox Axx con atto di citazione notificato in data 8.11.2002 nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata ex art. 20 L. 990/69 dal “Fondo di Garanzia per le vittime della strada” per la Regione Campania ,ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi’ provvede:
Nola, 08.01.2008 Il Giudice Dott. Alfonso Scermino
Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave:
|
tag cloud
Codice della Strada Corte di Cassazione GPS Navigatore ZTL auto autostrada autovelox centro storico comuni emergenza euro guidare il sem incidente stradale multe norme parcheggi patente pista ciclabile polizia procedura regolamento ricorsi risarcimento sanzione semaforo sentenza sicurezza soccorso strisce pedonali taxi termini veicolo vigili
|