Nuove sentenze
Tribunale Nola
sentenza del 01/02/2008
Fermo amministrativo veicolo, circolare, esclusione reato
Circolare alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cp)
(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli)
SOTTRAZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO (ART. 334 CP)
Fermo amministrativo del veicolo per guida senza patente – esclusione del reato nel caso in cui il proprietario venga sorpreso alla guida del veicolo sottoposto a fermo amministrativo:
il fermo amministrativo di un veicolo,
disciplinato dall’art. 214 del Codice della Strada, è una misura cautelare amministrativa, che mira a far cessare la circolazione del veicolo ed a provvedere alla collocazione del veicolo stesso in apposito luogo di custodia.
Il sequestro amministrativo,
invece, è disciplinato dall’art. 213 C.d.S. ed è previsto “nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa”.
Le due norme (artt. 213 e 214 C.d.S.) muovono quindi da presupposti ontologicamente diversi ed ubbidiscono a logiche tra loro distinte, con la conseguenza che, per il principio della tassatività e della determinatezza delle fattispecie penali, deve ritenersi che la condotta tipica delineata dall’art. 334 C.P., parlando di “sequestro” (giudiziario e/o amministrativo) del bene, non possa ritenersi comprensiva anche del “fermo amministrativo”, che è misura diversa, fattualmente e normativamente, rispetto al sequestro.
[Tribunale di Nola, GUP Dr. Gennaro Sessa, sentenza del 01.02.08]
TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E L’UDIENZA PRELIMINARE
_____________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Gennaro Sessa,
d’ufficio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro:
Tizio, difeso d’ufficio dall’avv.to Xxx del foro di Nola, nominato contestualmente all’emissione della presente pronunzia, come da elenco predisposto ex art. 97 C.P.P.;
IMPUTATO
A) Omissis
B) del delitto previsto e punito dall’art. 334, 2° comma, C.P., perché, avendo in custodia il ciclomotore indicato al capo che precede, sottoposto a sequestro amministrativo da personale del commissariato della Polizia di Stato di P. in data 06/06/2006, sottraeva il veicolo, mettendolo in circolazione;
accertato in (…) il 12/11/2007;
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/01/2008 il P.M. della Procura della Repubblica di Nola, chiudendo la fase delle indagini preliminari, esercitava l’azione penale nei confronti di Tizio in relazione alla contravvenzione di guida senza patente ed al delitto indicato in epigrafe, depositando presso la Cancelleria di questa A.G. richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
Pronunciando sulla stessa, questo Giudice dava luogo, con riguardo al solo delitto, alla decisione di proscioglimento di cui al dispositivo, della quale di seguito si espongono le motivazioni.
In via preliminare, si ritiene necessario svolgere due premesse fondamentali, delle quali l’una riguardante la legittimità in rito della decisione assunta e l’altra concernente la descrizione sommaria dei fatti come storicamente verificatisi.
In ordine alla prima questione, va evidenziato che il Legislatore, con l’elaborazione dell’art. 129 C.P.P. – norma riecheggiante quella cristallizzata nell’art. 152 del vecchio codice di rito – ha fornito al Giudice, inteso nella sua accezione lata, uno strumento deflattivo utilizzabile a condizione che si sia fatto ingresso nella fase giurisdizionale.
In numerose e recenti pronunzie la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che la decisione ex art. 129 C.P.P. può avere luogo, come richiesto dalla lettera della norma, “in ogni stato e grado del processo”, escludendo per converso che una tale pronunzia possa avvenire nella precedente fase procedimentale.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è dubbio che la fase procedimentale si sia chiusa con il citato deposito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sicchè il Giudice, qualora ritenga sussistente una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 C.P.P., non è obbligato ad alcuna fissazione, ma può dichiararla d’ufficio (in tal senso, Cass. Pen., sent. 05/10/93, imp. Rendina).
E’ evidente infatti che il Legislatore con tale mezzo ha inteso munire il Giudice di un potere selettivo atto ad evitare inutili dispendi processuali, a condizione che il suo esercizio avvenga in una fase processuale, sì da poter essere efficacemente controllato con i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento.
Relativamente all’altra premessa di ordine fattuale, va invece evidenziato che in data 06/06/2006 la Polizia di Stato di Napoli-(…), all’esito di un controllo, sottoponeva a fermo amministrativo per il periodo di tre mesi l’autovettura N., targata ……, avendo accertato che il suo conducente ed odierno imputato Tizio non era munito della prescritta patente di guida per non averla mai conseguita.
Nella circostanza, il prevenuto sottoscriveva il verbale di fermo ed affidamento del mezzo e veniva reso edotto degli obblighi gravanti sul custode.
Il successivo 12/11/2007 avveniva, però, che personale della Polizia di Stato in forza al commissariato di K., nel corso di un controllo su strada effettuato in (…)., accertava che lo stesso Tizio stava circolando nuovamente alla guida del veicolo sopra indicato, ancorchè fosse privo della patente di guida perché mai conseguita e pur essendo il mezzo già sottoposto a fermo amministrativo.
Ricostruita nei termini esposti la vicenda concreta da cui trae origine il presente procedimento, osserva in punto di diritto il G.I.P. che non risulta configurabile il delitto di sottrazione, da parte del proprietario, di cosa sottoposta a sequestro dall’Autorità amministrativa, ipotizzato dal rappresentante della Pubblica Accusa.
Ciò perché non sussistono i presupposti della norma che si ipotizza violata, punendo espressamente l’art. 334, 2° comma, C.P. la condotta del proprietario che “sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori cose di sua proprietà sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”, laddove, viceversa, nel caso di specie il provvedimento emesso a carico del prevenuto era un mero fermo amministrativo e non potendosi operare alcuna estensione, per i principi di tassatività delle incriminazioni e del divieto di interpretazione analogica in materia penale, dell’ambito di operatività della norma.
Ed invero, il fermo amministrativo di un veicolo, disciplinato dall’art. 214 del Codice della Strada, è una misura cautelare amministrativa, che mira a far cessare la circolazione del veicolo ed a provvedere alla collocazione del veicolo stesso in apposito luogo di custodia.
Il sequestro amministrativo, invece, è disciplinato dall’art. 213 C.d.S. ed è previsto “nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa”.
Le due norme (artt. 213 e 214 C.d.S.) muovono quindi da presupposti ontologicamente diversi ed ubbidiscono a logiche tra loro distinte, con la conseguenza che, per il principio della tassatività e della determinatezza delle fattispecie penali, deve ritenersi che la condotta tipica delineata dall’art. 334 C.P., parlando di “sequestro” (giudiziario e/o amministrativo) del bene, non possa ritenersi comprensiva anche del “fermo amministrativo”, che è misura diversa, fattualmente e normativamente, rispetto al sequestro.
E’ pur vero che l’art. 214, 8° comma, C.d.S., prevedendo la condotta di colui che circoli con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, fa salva “l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode”. Tuttavia, tale previsione, mentre sicuramente integra la fattispecie tipica del capoverso dell’art. 349 C.P. (violazione dei sigilli), di certo non può estensivamente ricondursi nell’ambito di operatività dell’art. 334 C.P., ostandovi il principio generale del divieto analogico in “malam partem” (in tal senso Cass. Pen. sez. III^, sent. n. 1580/2007 del 24/05/2007).
In ragione di quanto testè esposto, l’imputato Tizio deve essere quindi prosciolto dal delitto di sottrazione, da parte del proprietario, di cosa sottoposta a sequestro dall’Autorità amministrativa, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letti gli artt. 129 e 459, 3° comma, C.P.P.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di TIZIO in ordine al delitto di sottrazione, da parte del proprietario, di cosa sottoposta a sequestro dall’Autorità amministrativa perché il fatto non sussiste.
Nola, li 01.02.2008
Il G.I.P.
Dr. Gennaro Sessa
|
|