Nuove sentenze

Giudice di pace Taranto
sentenza del 01/01/2006


Sentenza 24.06.2006 Giudice di Pace di Taranto

Oggetto: il certificato di conformità non sostituisce il certificato di taratura

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 20.01.2006 il sig. M. L. proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione n. 000405/R/2005 del 26.10.2005 al C.d.S. (depositato in copia informale da parte del ricorrente), redatto dalla Polizia Municipale di S. e notificato al ricorrente in data 23.11.2005, avente ad oggetto la violazione dell'art. 142 comma 9 del C.d.S., poiché il conducente dell'autovettura XXXXX targata WWWW di proprietà del sig. M. L. il giorno 26.10.2005 alle ore 16,26, sulla S.S. n.172 direz. Sud Km. 67+000 del Comune di S. teneva una velocità di Km/h 184,00 che detratto il 5 %, superava di km/h 85 il limite stabilito in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura "Autovelox 104/C-2-omologato M.LL.PP. n. 2483 del 10.11.93 matricola n. 52477."

Inoltre sosteneva di non essere alla guida del veicolo e di averlo comunicato i dati della conducente identificata nella Sig.ra G.S. ai sensi dell'art. 126 bis, II Comma.

Si aggiungeva nel ricorso l'inattendibilità del rilevamento effettuato a mezzo dell'apparecchiatura " Autovelox 104/C-2" privo di certificato di taratura e poi la insufficiente motivazione della mancata immediata contestazione dell'infrazione.

Fissata l'udienza del 20.04.2006 per la comparizione delle parti, la Polizia Municipale del Comune di S, si costituiva in cacelleria, depositando con nota in data 16.02.2006, prot. P.M. n. 517/XIX copia della delibera G.M. autorizzativa n. 316 del 22.12.2004; dichiarazione di conformità dell'autovelox rilasciato in data 11.03.2005 dalla ditta produttrice S.S.; conferma di approvazione da parte del Ministero in data 16.05.2005, nonché circolare del Ministero dell'Interno del 30.06.2005.

Inoltre, il Comune, precisava che l'apparecchiatura in dotazione al Comando Polizia Municipale dì S. era costituita dal c.d. " AUTOVELOX 104-C/2", omologato dal Ministero LL.PP. con il n. 2493 del 10.11.1993, consentiva a mezzo raggi laser intercettanti il veicolo transitante davanti allo strumento di accertare la violazione solo dopo che il veicolo era transitato e quindi quando lo stesso si trovava già a distanza dal posto di accertamento. L'ipotesi, quindi, rientrava pienamente nel disposto della lettera e) dell'art. 384 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del CdS, trattandosi di "...accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso in base pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.-08.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui ne imponeva il deposito.

Relativamente alla eccepita mancata contestazione immediata, si osserva che l'art. 200 del codice della strada, dispone che la contestazione immediata deve essere compiuta, ove sia possibile, mentre nel caso di che trattasi sussistono almeno due concrete ragioni per cui essa non é stata possibile, e cioé la circostanza della notevole velocità ( 184 Km/h ) e la determinazione dell'illecito da parte dell'autovelox solo contestualmente al transito. Ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, qualora una violazione di una norma del Codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, al presunto trasgressore, adempimento che risulta eseguito nei termini.

Di fondamentale rilevanza é la documentazione prodotta dal Comune opposto in merito all'attestazione della certificazione di conformità in data 11.03.2005 dell'apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione, atteso che l'opponente ha eccepito l'esibizione del mancato certificato di taratura dell'apparecchio utilizzato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal sig. M. L. con ricorso depositato in data 20.01.2006 avverso il verbale di contestazione n. 000405/R/2005, n.reg.000687/2005, così provvede:

 

1)rigetta il ricorso depositato in data 20.01.2006;

 

2) non ritiene applicabile alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida del sig. M.L.;

 

3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.

 

Così deciso in Taranto 24 maggio 2006 Il Giudice di Pace

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