Nuove sentenze

Corte di cassazione civile
ordinanza 14932/05 del 14/07/2005


In materia di circolazione stradale, e ' competente il Giudice di Pace anche per quanto riguarda le sanzioni di tipo accessorio e non solo per le sanzioni a carattere pecuniario.
E' quanto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 14932/05, in cui si conferma la competenza funzionale del GDP (di Cesena) in materia di sanzioni accessorie, configurate nel caso di specie in guida in stato di ebrezza.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA 14-07-2005, n. 14932

La Corte

 

RILEVATO

che a seguito di opposizione, a norma dell'art. 204 bis DPR n 285 del 1992, proposta da C.B. avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata sospesa per sessanta giorni la patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza, l'adito

Giudice di pace

di Cesena, con sentenza in data 15.3.2004, dichiarava la propria

incompetenza

per materia per essere la

guida in stato di ebbrezza

stata attribuita alla cognizione del tribunale, in base alla legge 1.8.2003, n. 214;

 

che il procedimento veniva riassunto dall'opponente di fronte al tribunale di Forlì (sezione distaccata di Cesena);

 

che il giudice di detto tribunale con provvedimento del 4.10.2004 promuoveva, ex art. 45 c.p.c., regolamento di competenza di ufficio, sospendendo il procedimento in corso;

 

RITENUTO

che il proposto regolamento appare fondato, atteso per un verso che la

competenza del giudice di pace

per violazione alle norme sulla

circolazione stradale

risulta essere stata ripristinata, in forza dell'art. 98 del DPR 30.12.1999, n 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle

sanzioni

di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella

accessoria

del ritiro della patente (cfr. Cass. SS. UU. 19.2.2004, n 3332);

 

che detta

competenza funzionale del giudice di pace

risulta successivamente confermata con il primo comma septies dell'art. 4 della legge 1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l'art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992, secondo cui l'opposizione all'ordinanza ingiunzione debba essere presentata al Giudice di pace;

 

che pertanto il proposto regolamento deve essere accolto, con declaratoria della

competenza del Giudice

di pace di Cesena, con assegnazione dei termini di legge per la prosecuzione della causa;

 

che non v'ha luogo a provvedere sulle spese;

 

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Cesena.

 

Roma, 26 maggio 2005.

 

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005

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