Nuove sentenze

 

Giudice di pace Frosinone
sentenza 1174/05 del 14/11/2005


Il verbale redatto per violazione dell'art. 142 comma 8 del Codice della Strada, conseguente ad eccesso di velocità rilevata con apparecchiatura autovelox, deve riportare elementi certi, specie in riferimento all'identificazione dell'autovettura contravvenzionata.
Nel caso in cui il verbale riporti due numeri e due tipi di autovettura, lo stesso non è idoneo a identificare con certezza quale delle due abbia ecceduto i limiti imposti dal C.d.S.
In simili casi, non potendosi ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente nella determinazione dei fatti attribuitigli, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma della Legge 689/81, l'opposizione va accolta annullando di conseguenza il provvedimento impugnato e con esso tutti gli atti precedenti conseguenti e connessi.

Nota a cura di Dario Simonelli - dario.simonelli@poste.it


Giudice di Pace di Frosinone, Sentenza n. 1174/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Nella persona della Dott.ssa Caterina A. Urso, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2005 svoltasi secondo il rito previsto dall'art. 23 L. 689/81, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2005 al num. 1723 tra

 

XXXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio De Santis e Dario Simonelli ed elettivamente domiciliato presso gli stessi giusta delega a margine del ricorso in opposizione in Frosinone, Via G.B. Gxxx snc

 

ricorrente

 

C O N T R O

 

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., Sezione Polizia Stradale di Frosinone

 

resistente contumace

avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
dando lettura del seguente DISPOSITIVO
"Il Giudice di Pace, dott.ssa Caterina Urso,...omissis..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. XXXXXXXXX R.G. del 16/02/05 elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone per la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. Compensa le spese di lite. Frosinone 14/11/05"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo

ricorso

depositato in data 03/06/05 XXXXXX XXXXX proponeva opposizione avverso il

verbale

n.XXXXX del 16/02/05 elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone per la violazione dell'art. 142/8 CdS eccependo: 1) non conformità del verbale al modello VI.I Reg. in quanto riportante

due autovetture

: XXXXXXX e XXXXXXX e non potendosi individuare quale sia quella contravvenzionata; 2) non conformità dello strumento alle caratteristiche richieste non esistendo in Italia Centri di taratura; 3) mancata indicazione della possibilità di prendere visione della documentazione fotografica; 4)

verbale non autenticato

; concludeva come in epigrafe.

 

A seguito della notifica del decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti, l'amministrazione opposta non compariva né si costituiva in giudizio né depositava la documentazione relativa all'infrazione contestata, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

 

All'udienza del 14/11/05, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

 

Il Giudicante, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con la documentazione in atti, pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace, letti gli atti e la documentazione richiamata, richiamate le conclusioni precisate nel verbale di udienza di cui la sentenza è parte integrante, rileva che la domanda di parte ricorrente può essere accolta perché appare fondato il primo motivo di doglianza.
Il ricorrente ha lamentato la mancata chiarezza del verbale opposto perché riportante i dati relativi a due autovetture per cui non è possibile capire quale delle due auto abbia effettivamente superato il limite imposto dall'art. 142 comma 8 CdS.

Ciò posto e valutato con prudente apprezzamento le condizioni di accadimento dei fatti lamentati, appare evidente che il verbale di contestazione non riporta fatti attestati dal Pubblico Ufficiale rogante come conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, per cui essi non sono sostenuti da fede privilegiata degli atti suddetti, gli agenti accertatori nel pervenire alle loro conclusioni hanno espresso dei giudizi valutativi sulla condotta di guida tenuta dal trasgressore peraltro non identificabile con certezza data l'indicazione di due autovetture, che non hanno potuto verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e pertanto possono aver avuto una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento soggettivo o di errore.

Ne consegue che non potendosi ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente nella determinazione dei fatti attribuitigli, ai sensi dell'art. 23 u.c. Legge 689/81, l'opposizione va accolta annullando di conseguenza il provvedimento impugnato e con esso tutti gli atti precedenti conseguenti e connessi. Ogni altra doglianza rigettata o comunque assorbita nella retro estesa motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Frosinone 14/11/05
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Caterina Urso


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