1161280 visite - 07 Febbraio 2012
Nuove sentenze
Giudice di pace Frosinone Il verbale redatto per violazione dell'art. 142 comma 8 del Codice della Strada, conseguente ad eccesso di velocità rilevata con apparecchiatura autovelox, deve riportare elementi certi, specie in riferimento all'identificazione dell'autovettura contravvenzionata. Nota a cura di Dario Simonelli - dario.simonelli@poste.it Giudice di Pace di Frosinone, Sentenza n. 1174/05 REPUBBLICA ITALIANA Nella persona della Dott.ssa Caterina A. Urso, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2005 svoltasi secondo il rito previsto dall'art. 23 L. 689/81, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2005 al num. 1723 tra
XXXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio De Santis e Dario Simonelli ed elettivamente domiciliato presso gli stessi giusta delega a margine del ricorso in opposizione in Frosinone, Via G.B. Gxxx snc
ricorrente
C O N T R O
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., Sezione Polizia Stradale di Frosinone
resistente contumace avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tempestivo ricorso depositato in data 03/06/05 XXXXXX XXXXX proponeva opposizione avverso il verbale n.XXXXX del 16/02/05 elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone per la violazione dell'art. 142/8 CdS eccependo: 1) non conformità del verbale al modello VI.I Reg. in quanto riportante due autovetture : XXXXXXX e XXXXXXX e non potendosi individuare quale sia quella contravvenzionata; 2) non conformità dello strumento alle caratteristiche richieste non esistendo in Italia Centri di taratura; 3) mancata indicazione della possibilità di prendere visione della documentazione fotografica; 4) verbale non autenticato ; concludeva come in epigrafe.
A seguito della notifica del decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti, l'amministrazione opposta non compariva né si costituiva in giudizio né depositava la documentazione relativa all'infrazione contestata, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/11/05, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudicante, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con la documentazione in atti, pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice di Pace, letti gli atti e la documentazione richiamata, richiamate le conclusioni precisate nel verbale di udienza di cui la sentenza è parte integrante, rileva che la domanda di parte ricorrente può essere accolta perché appare fondato il primo motivo di doglianza. Ciò posto e valutato con prudente apprezzamento le condizioni di accadimento dei fatti lamentati, appare evidente che il verbale di contestazione non riporta fatti attestati dal Pubblico Ufficiale rogante come conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, per cui essi non sono sostenuti da fede privilegiata degli atti suddetti, gli agenti accertatori nel pervenire alle loro conclusioni hanno espresso dei giudizi valutativi sulla condotta di guida tenuta dal trasgressore peraltro non identificabile con certezza data l'indicazione di due autovetture, che non hanno potuto verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e pertanto possono aver avuto una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento soggettivo o di errore. Ne consegue che non potendosi ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente nella determinazione dei fatti attribuitigli, ai sensi dell'art. 23 u.c. Legge 689/81, l'opposizione va accolta annullando di conseguenza il provvedimento impugnato e con esso tutti gli atti precedenti conseguenti e connessi. Ogni altra doglianza rigettata o comunque assorbita nella retro estesa motivazione. Così deciso in Frosinone 14/11/05
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