1161281 visite - 07 Febbraio 2012
Nuove sentenze Corte di cassazione civile GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – competenza del giudice di pace Il codice della strada, tra i numerosi interventi di modifica e di novella dello stesso, vanta sicuramente tra le sue modifiche più rilevanti il decreto legge 27 giungo 2003 n. 151. Quest'ultimo intervento legislativo va a modificare tra l'altro gli articoli 186 e 187 del codice della strada, regolanti rispettivamente i reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Più specificamente, nella sentenza in esame, si fa riferimento all'articolo 187 del codice della strada, il quale stabilisce che : “ E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. " In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2” . Più in particolare, si fa riferimento al settimo comma del sopra evidenziato articolo, il quale richiama l'articolo 186 solo nella parte relativa alle sanzioni (l' articolo 186 comma 2 del codice della strada così recita :« Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia»). In difetto di ulteriori richiami, deve escludersi pertanto una interpretazione estensiva di altre disposizioni. Pertanto l'omesso riferimento alla disposizione attributiva della competenza al tribunale fa sì che la competenza per il reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti rimanga di all'autorità del giudice di pace. (DOTT: VITTORIO MIRRA)
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