Nuove sentenze

Giudice di pace Lecce
sentenza del 29/03/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. CORRADO ROBERTO SERIO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 29.03.2005, promossa da: xx ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. CL, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, RICORRENTE


CONTRO


COMUNE DI MONTERONI DI LECCE, RESISTENTE



Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.12.2004, XX Antonio proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1193/2004 per la violazione dell'art. 142/8 del C.D.S., emesso dal Comando di P.M. del Comune di Monteroni di Lecce. Deduceva la nullità del verbale per la violazione dell'

art. 383 comma 1° del D.P.R. 16.12,1992 n. 495

, mancando nel verbale le indicazioni di legge, oltre all'inesistenza della taratura dell'apparecchio utilizzato ed all'assenza di autorizzazione ad operarlo sulla strada provinciale da parte degli agenti accertatori. Il 23.02.2005 il Comune di Monteroni, tramite il Comando di P.M., faceva pervenire comparsa di costituzione e risposta nonché la relativa documentazione. All'udienza del 29.03.2005, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Invero, l'apparecchio “

Velomatic 512

” è privo del

certificato di taratura

che, secondo la

norma EN ISO/IEC 17025

, deve essere redatto, per il territorio nazionale, da centri accreditati

SIT

o

SINAL

, gli unici che, in quanto monitorati da un ente superiore, possono garantire il soddisfacimento dei requisiti normativi e deve contenere i dati ed elementi previsti normativamente. Non ha, di conseguenza, alcuna rilevanza la dichiarazione in atti della ditta G.I.S.P. s.r.l. L'accoglimento di tale motivo assorbe gli altri e ne rende superfluo l'esame. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da XX Antonio il 27.12.2004, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di

contestazione

n. 1193/2004 del Comando di P.M. di Monteroni di Lecce; spese compensate.



Così deciso in Lecce, oggi 29.03.2005



Il Giudice di Pace


Avv. Corrado Roberto Serio

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