Telelaser Illegittimo

 

 

TELELASER E' CONFORME AL CODICE DELLA STRADA?

 

L’uso del telelaser, o almeno il modello attualmente in dotazione alle Forze di Polizia, non risulta conforme ai principi stabiliti dall’art. 345 Reg. C.d.S., che espressamente prevede la necessità di fissare “la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile”.

E' questo il principio stabilito dal Giudice di Pace di Rho nella sentenza depositata il 24-10-02, con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata contestata dalla Polizia Stradale di Varese la violazione dell'art. 142, co. 9, del Codice della Strada per eccesso di velocità e con applicazione della sazione accessoria del ritiro della patente.

Nel caso di specie inoltre il Giudice ha ricordato che le Forze di Polizia non si possono limitare alla produzione del solo verbale impugnato, senza nessun altro supporto documentale, in quanto le affermazioni e le valutazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata e devono essere valutate, come ogni altro elemento, dal giudice (Cass. 10-11-90 n. 1023).

I dubbi sulla conformità del telelaser alla normativa del codice della strada risiedono tra l'altro nell'assenza del rilevatore fotografico, che non permette di provare chiaramente e senza possibilità di errore l’effettiva velocità di un determinato veicolo, e nell'inserimento manuale da parte dell'agente accertatore del tipo di autovettura ed il numero di targa sullo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura dopo la misurazione.

(Nota a cura della redazione. Per approfondimenti e la rassegna dei precedenti giurisprudenziali si rimanda alla scheda sull'argomento).

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI RHO

 

Nella persona del Giudice Dott. Marco Cavalleri

 

Ha pronunciato la seguente

 


SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

 

Da

 

*****

 

RICORRENTE

 

Contro

 

PREFETTURA DI MILANO

 

RESISTENTE

 

CONCLUSIONI

 

per parte ricorrente, come da atto di opposizione del 22-7-2002

 

per parte resistente, come da memoria 17-10-2002

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/81, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 223214Z del 29-6-02, emesso dalla , con cui si contestava la violazione dell’art. 142/9 del C.d.S., applicando la sanzione pecuniaria di €. 327,00.

 

In particolare, parte ricorrente eccepiva come il telelaser, utilizzato per rilevare la velocità del veicolo, non sia strumento idoneo ad effettuare un tale servizio, chiedendo conseguentemente la revoca dell’elevata contravvenzione.

 

In seguito alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, l’Amministrazione resistente faceva pervenire memoria scritta 17-10-02, con cui contestava il contenuto dell’avverso ricorso.

 

All’udienza 18-10-02 – non presente parte resistente – il Giudice di Pace decideva la controversia, come da dispositivo letto in tale sede.

 


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Rileva questo giudice come, nel caso concreto, parte resistente non abbia fatto pervenire alcuna documentazione attestante l’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata, nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento.

 

La stessa, infatti, si è limitata a produrre il solo verbale impugnato, senza nessun altro supporto documentale che potesse attestare quanto sopra evidenziato (agli atti non risulta allegato neanche lo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura, dopo il rilevamento).

 

Nel ricordare che le affermazioni e le valutazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata e devono essere valutate, come ogni altro elemento, dal giudice (Cass. 10-11-90 n. 1023);

 

“perché l’accertamento della violazione ai limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura telelaser possa dirsi attendibile, occorre che tutte le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall’agente di polizia addetto allo strumento (verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio e del suo puntamento, individuazione della vettura, rilevazione della velocità sul display, imputabilità della relativa violazione) siano dallo stesso documentate in apposito verbale” (Pret. Lodi 5-6-99 – Martinelli/Pref. Lodi);

 

appare evidente come – anche volendo aderire alle difese della resistente – nel caso particolare nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento dell’apparecchiatura, utilizzata dalla Polizia Stradale di Varese.

 

Per ciò solo l’opposizione dovrebbe essere accolta, anche se il giudicante reputa opportuno evidenziare come lo stesso nutra, comunque, seri dubbi sulla conformità del telelaser al disposto dell'art. 345 Reg. C.d.S., in quanto il modello LTI 20-20 (attualmente usato dalle Forze dell’Ordine italiane) non ha alcun rilevatore fotografico, che permetta di provare, chiaramente e senza possibilità di errore e/o di contestazioni, l’effettiva velocità di un determinato veicolo;

 

il tipo di autovettura ed il numero di targa sono inseriti manualmente dall’agente accertatore, sullo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura, dopo la misurazione.

 

Del resto la stragrande giurisprudenza di merito – a cui questo giudice ritiene di dover aderire – evidenzia chiaramente come l’uso del telesaser (o almeno di quel modello attualmente in dotazione alle Forze di Polizia) non risulti conforme ai principi stabiliti dall’art. 345 Reg. C.d.S., che espressamente parla della necessità di fissare “la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile” (vedi Giudice di Pace di Milano 31-1-01, Giudice di Pace di Torino 20-3-01, Giudice di Pace di Cagliari 20-3-02, Giudice di Pace di Civitavecchia 29-10-01, Giudice di Pace di Sondrio 22-10-01, Giudice di Pace di Forlì 16-10-00, Tribunale di Padova 12-7-00).

 

Per tutte le argomentazioni sopra delineate, l’opposizione andrà – pertanto – accolta.

 

Atteso quanto sopra, la patente di guida, ritirata al ricorrente, dovrà essere allo stesso immediatamente restituita.

 

Questo giudice, infine, ritiene opportuna la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rho

definitivamente pronunciando sulle domande, svolte da parte ricorrente con atto di opposizione ex art. 22 Legge n. 689/81, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Visto l’art. 23 Legge n. 689/81,

accoglie

l’opposizione proposta da ****, annullando conseguentemente l’impugnato provvedimento.
Ordina, altresì, l’immediata restituzione della patente di guida al ricorrente.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

 

Così deciso in Rho il 22-10-2002

 

Il Giudice di Pace di Rho

 

Il Collaboratore di Cancelleria

 

Depositata il 24-10-02